lunedì 27 ottobre 2014

Cancro al seno ed invalidità civile: pensione di inabilità ed assegno mensile

Se sei stata colpita da un cancro al seno ed hai richiesto (ed ottenuto l'invalidità civile), ecco le prestazioni e gli aiuti economici che ad essa sono associati. Occhio ai mille limiti, vincoli e sbarramenti che ci sono e che rendono, soprattutto ad una lavoratrice autonoma, praticamente quasi impossibile ottenere uno straccio di qualcosa...

La pensione di inabilità è concessa ai mutilati e invalidi civili di età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni, a cui l’apposita Commissione sanitaria abbia riconosciuto una inabilità lavorativa totale (quindi del 100%) e permanente (cioè gli invalidi totali) e si trovino, inoltre, in stato di bisogno economico. Annualmente viene fissata la soglia di reddito personale dell’invalido che, se superata, fa venire meno il diritto alla pensione di inabilità. La pensione è compatibile con le prestazioni dirette concesse a titolo di invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con gli altri trattamenti pensionistici diretti concessi per invalidità. È inoltre compatibile l’indennità di accompagnamento con l’eventuale attività lavorativa. Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non si parla più di pensione di inabilità ma di assegno sociale. In caso di morte dell’invalido la pensione di inabilità non si trasmette agli eredi. 
I requisiti per ottenere la pensione di inabilità:
  • Il riconoscimento di una inabilità lavorativa totale e permanente (100%)
  • un’età compresa fra i 18 e i 65 anni
  • essere cittadino italiano o cittadino UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
  • disporre di un reddito annuo personale non superiore a quello stabilito annualmente
Il reddito annuale che non deve essere superato dall’invalido per avere diritto alla pensione di inabilità, che per il 2014 è di euro 16.449,85, viene fissato dalla Direzione Centrale delle Prestazioni dell’INPS con delle specifiche circolari emanate anno per anno.
Sul tema è in corso un importante dibattito che potrebbe cambiare lo scenario, dal momento che recenti sentenze hanno stabilito che del suddetto reddito entrano a far parte anche i redditi del coniuge, se presente. Naturalmente queste sentenze non hanno valore di legge ma l’INPS ha interpellato il Ministero del Lavoro affinché si pronunci sulla spinosa materia.
Recentemente è intervenuto il legislatore che, nel Decreto Legge n. 76/2013, all'art. 10, comma 5, ha stabilito che ai fini del diritto a pensione non si fa riferimento ai redditi percepiti da altri componenti del nucleo familiare del richiedente.
L’importo della pensione di inabilità previsto per l’anno 2014 è di euro 279,19, pagati per 13 mensilità. La pensione di inabilità non è soggetta a IRPEF.

L’assegno mensile spetta ai mutilati e invalidi civili di età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni, nei cui confronti, in sede di visita medica presso la competente commissione sanitaria, sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74% (invalidi parziali), che non prestino attività lavorativa e che si trovino in stato di bisogno economico.
Annualmente viene fissata la soglia di reddito personale dell’invalido che, se superata, fa venire meno il diritto all’assegno mensile.
L’assegno è incompatibile con l’erogazione di altre pensioni di invalidità erogate da altri organismi (esempio INPS, INPDAP ecc.). E’, inoltre, incompatibile con pensioni di invalidità di guerra, lavoro e servizio.
Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non si parla più di assegno mensile ma di assegno sociale. In caso di morte dell’invalido l’assegno mensile non si trasmette agli eredi.
I requisiti necessari per ottenere l’assegno mensile sono:
  • età compresa fra i 18 e i 65 anni di età
  • essere cittadino italiano o cittadino UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
  • avere il riconoscimento di un’invalidità dal 74% al 99%
  • disporre di un reddito annuo personale non superiore a euro 4.795,57 (valido per il 2014)
  • non svolgere attività lavorativa
Sulla mancanza di attività lavorativa, bisogna chiarire che la concessione dell’assegno mensile non è più subordinata, come un tempo, all’obbligo dell’iscrizione nelle liste di collocamento speciali, ma l’interessato deve produrre all’INPS, annualmente, una dichiarazione sostitutiva che attesti di prestare o non prestare attività lavorativa.
L’invalido può comunque essere iscritto nelle liste di collocamento ed a questo proposito si ricorda che l’iscrizione alle liste di collocamento è possibile anche se l’attività lavorativa è minima e non comporta il superamento di un reddito personale annuo pari a 7.500 euro, per lavoro dipendente, o 4.500 euro per lavoro autonomo (salvo maggiorazioni regionali). Tuttavia, nel caso di superamento del limite di reddito previsto per l’assegno, pur in presenza di iscrizione alle liste di collocamento, non si ha diritto all’assegno.
Il reddito annuale che non deve essere superato dall’invalido per avere diritto all’assegno mensile, che per il 2014 è di euro 4.795,57, viene fissato dalla Direzione Centrale delle Prestazioni dell’INPS con delle specifiche circolari emanate anno per anno. Sul tema è in corso un importante dibattito che potrebbe cambiare lo scenario, dal momento che recenti sentenze, hanno stabilito che del suddetto reddito entrano a far parte anche i redditi del coniuge, se presente. Naturalmente queste sentenze non hanno valore di legge ma l’INPS ha interpellato il Ministero del Lavoro affinché si pronunci sulla spinosa materia. Comunque, in attesa di nuove disposizioni, l’INPS ha recentemente ribadito che per l’assegno mensile si continuerà a far riferimento al reddito personale dell’invalido. 
L’importo dell’assegno mensile previsto per l’anno 2014 è di euro 279,19, pagati per 13 mensilità.
L’assegno mensile non è soggetto a IRPEF.

Dichiarazione periodica per gli invalidi civili
Entro il 31 marzo di ogni anno, gli invalidi civili sono tenuti a presentare una dichiarazione relativa alla permanenza di alcune condizioni. Non tutti gli invalidi civili che ricevono provvidenze economiche dallo Stato devono presentare questa dichiarazione; ad esempio non sono tenuti gli invalidi totali che ricevono la pensione di inabilità. Sono invece tenuti a presentare la dichiarazione:
- gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento;
- gli invalidi minorenni titolari di indennità di frequenza;
- gli invalidi civili parziali titolari di assegno mensile.   
Questi soggetti riceveranno dall’INPS un avviso e la segnalazione della procedura da seguire per presentare la relativa dichiarazione. Dal 2011 le dichiarazioni vanno presentate esclusivamente per via telematica e l’interessato può: rivolgersi ad un CAAF (Centri autorizzati di assistenza fiscale), o ad un professionista abilitato i quali trasmetteranno i dati direttamente al sistema informatico dell’INPS;utilizzare il PIN in suo possesso e trasmettere la dichiarazione via internet (per ottenere il PIN, v. guida Pensione di inabilità e assegno mensile).
Gli invalidi civili parziali titolari di assegno mensile sono tenuti a presentare la dichiarazione di responsabilità relativa alla permanenza del requisito di mancata prestazione di attività lavorativa. Il modello INPS da compilare è denominato ICLAV. La legge prevede una semplificazione per i disabili intellettivi o psichici poiché in sostituzione della dichiarazione può essere presentato un certificato medico che riporti la patologia.

La pensione di inabilità e l’assegno mensile, così come tutte le altre provvidenze economiche connesse con lo stato di invalidità civile, sono concesse dopo la verifica dei requisiti sanitari effettuata dalle competenti commissioni mediche (vedi invalidità civile). Infatti, alla fine degli accertamenti medici il verbale definitivo viene inviato al cittadino dall’INPS e se il giudizio finale prevede l’erogazione di provvidenze economiche, il cittadino viene invitato ad inserire online una serie di dati richiesti (ad esempio reddito personale, eventuale ricovero a carico dello Stato, frequenza a scuole o centri di riabilitazione, coordinate bancarie ecc.). Queste informazioni finiscono nella banca dati INPS e completano il profilo della persona ai fini dell’invalidità civile. Per questa procedura è bene farsi assistere da un patronato sindacale, un’associazione o un soggetto abilitato.
Il procedimento si conclude con l’erogazione delle provvidenze economiche nei casi in cui ne sia riconosciuto il diritto sulla base dei requisiti sanitari e di diritto. I fascicoli elettronici dei verbali conclusi vengono archiviati nel Casellario Centrale di Invalidità gestito dall’INPS.
I benefici economici riconosciuti decorrono dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario all’ASL. La Commissione può indicare, in via eccezionale e in base alla documentazione clinica visionata, una data successiva diversa.
Per venire incontro ai soggetti per i quali è già stata accertata da parte degli uffici competenti una menomazione o una patologia stabilizzate o ingravescenti (inclusi i soggetti  affetti da sindrome da talidomide o da sindrome di  Down), che hanno ottenuto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione, il recente Decreto del Fare ha stabilito che questi sono esclusi dalle visite di controllo sulla permanenza dello  stato invalidante da parte degli uffici dell'INPS.

Contro il verbale della Commissione ASL che riconosce o meno l’invalidità civile e le relative provvidenze economiche, la persona può presentare ricorso. La procedura del ricorso è cambiata recentemente e, dal 2012, chiunque voglia fare ricorso avverso un verbale di invalidità deve obbligatoriamente effettuare un accertamento tecnico preventivo prima di dare avvio alla causa giudiziaria vera e propria.
In sostanza il ricorrente deve recarsi presso il Tribunale di competenza (quello di propria residenza) e presentare l’istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie che legittimano la pretesa fatta valere. Se questo accertamento preventivo non viene effettuato, non si può arrivare davanti al giudice.
L’accertamento medico è compiuto da un consulente tecnico nominato dal giudice alla presenza di un medico legale dell’INPS. La relazione tecnica redatta dal consulente deve essere trasmessa alle parti (cioè all’INPS e al ricorrente). A quel punto, il Giudice, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio.
In assenza di contestazione, il Giudice, entro trenta giorni, omologa con decreto l’accertamento del requisito sanitario presentato nella relazione del consulente. Il decreto è inappellabile, cioè non si possono più presentare ricorsi.
Al contrario, nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio deve depositare, presso lo stesso Giudice, entro il termine di trenta giorni dalla dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando i motivi della contestazione della relazione del consulente. Da quel momento può iniziare l’iter con le udienze, e la presentazione delle consulenze di parte. Il giudizio si chiuderà con una sentenza inappellabile.
Il ricorrente è comunque tenuto ad appoggiarsi ad un legale che lo assista e sia presente nella prima udienza ed è inoltre a suo carico l’anticipazione delle spese per la consulenza tecnica.

Per ulteriori approfondimenti consultare il seguente link dell'Inps

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