Afrodite K non si stanca di ricordare a tutti, opinione pubblica, istituzioni e politici italiani che è l'Europa stessa a chiedere maggiore protezione sociale per i lavoratori autonomi. Già ne avevo parlato in questo Blog a gennaio 2014 quando, esattamente il 14 gennaio, il Parlamento Europeo se n'è uscito fuori con una meravigliosa risoluzione intitolata "Protezione sociale per tutti, compresi i lavoratori autonomi". Il testo originale da i brividi per quanto legittima la Petizione lanciata in Italia, dovete assolutamente leggerlo, ne vale la pena..... Ma i nostri politici lo conoscono?!
Fonte: Europarlamento
Il Parlamento Europeo,
visti gli articoli bla bla bla..........
A. considerando che l'accesso alla sicurezza sociale è un diritto fondamentale che, conformemente al diritto dell'UE, alle leggi e prassi nazionali, è parte integrante del modello sociale europeo; che l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) ha adottato raccomandazioni sui sistemi nazionali di sicurezza sociale di base, allo scopo di garantire il diritto fondamentale di ognuno alla sicurezza sociale e a un decoroso livello di vita;
B. considerando che la sicurezza sociale è una competenza nazionale, coordinata a livello UE;
C. considerando che la protezione sociale agevola l'adeguamento all'evoluzione del mercato del lavoro, lotta contro la povertà e l'esclusione sociale, garantisce l'integrazione nel mercato del lavoro e investe nelle risorse umane; che la sicurezza sociale funge da fattore di stabilizzazione dell'economia ed è un fattore anticiclico grazie al quale la domanda e i consumi interni aumentano;
D. considerando che, per affrontare la crisi, alcuni Stati membri hanno ridotto fortemente le proprie finanze pubbliche nel momento esatto in cui, a causa dell'aumento del numero di disoccupati, è cresciuta la domanda di protezione sociale; che i bilanci nazionali assegnati alla sicurezza sociale hanno dovuto subire ulteriori difficoltà a causa della diminuzione dei contributi dovuti alla perdita in massa di posti di lavoro o alla riduzione dei salari, mettendo così realmente a repentaglio il modello sociale europeo;
E. considerando che la copertura della protezione sociale in alcuni Stati membri è inadeguata e potrebbe essere migliorata; che esistono ancora casi di abuso a danno dei lavoratori vulnerabili nell'UE;
F. considerando che la maggior parte dei modelli tradizionali di protezione sociale, in particolare i sistemi di sicurezza sociale e del diritto del lavoro, sono concepiti per garantire i diritti sociali e del lavoro dei lavoratori dipendenti, per cui vi è il rischio che con il cambiamento della natura dell'impiego e con l'aumento del numero dei lavoratori autonomi, le nuove categorie di lavoratori possano beneficiare di una minore protezione sociale;
G. considerando che le donne che scelgono di diventare imprenditrici adducono, in misura maggiore rispetto agli uomini, come motivazione principale alla base della loro decisione un migliore equilibrio tra vita professionale e privata e/o la necessità economica;
H. considerando che le lavoratrici autonome sono una minoranza tra i lavoratori autonomi, ma hanno maggiore probabilità di piombare nella povertà;
I. considerando che la mancanza di accesso dei lavoratori autonomi a diritti pensionistici, congedi di malattia, ferie retribuite e altre forme di sicurezza sociale adeguati acuisce il divario retributivo di genere delle lavoratrici autonome, in particolare dopo il pensionamento;
J. considerando che un numero crescente di lavoratori autonomi o di lavoratori con scarso lavoro o lavoro remunerato a livelli molto bassi, in particolare le donne, si trovano al di sotto della soglia della povertà, ma non figurano ufficialmente come disoccupati;
K. considerando che potrebbe utile stabilire una chiara definizione del lavoro autonomo fittizio e prevenire eventuali abusi in modo da evitare violazioni dei diritti sociali dei lavoratori, distorsioni della concorrenza e il rischio di dumping sociale;
L. considerando che il lavoro autonomo fittizio costituisce sostanzialmente una forma di parziale evasione contributiva di difficile individuazione che mina la sostenibilità e l'adeguatezza dei regimi pensionistici, sottraendo loro risorse fondamentali;
M. considerando che il livello particolarmente alto di disoccupazione in molti Stati membri, accompagnato dalla pressione costante a ridurre i costi (unitari) del lavoro sta portando a tendenze e pratiche nel mercato del lavoro nazionale che incoraggiano l'ulteriore sviluppo e crescita del lavoro autonomo fittizio;
N. considerando che le condizioni di lavoro dei lavoratori autonomi che non sono economicamente indipendenti non sono radicalmente diverse da quella dei lavoratori dipendenti, per cui i loro diritti alla sicurezza sociale e al lavoro dovrebbero essere più simili, ove opportuno, a quelli di questi ultimi;
O. considerando che mancano informazioni e dati affidabili, accurati e raffrontabili sulla situazione, sulle condizioni lavorative e sui regimi di sicurezza sociale dei lavoratori autonomi che intendono conciliare lavoro e attività di assistenza;
P. considerando che nel 2012 il lavoro autonomo rappresentava oltre il 15% dell'occupazione totale dell'UE che però non è, in molti casi, l'opzione preferita dagli interessati, ma piuttosto una necessità dovuta alla mancanza di altre opportunità lavorative o di regimi lavorativi sufficientemente flessibili che permettano di conciliare lavoro e attività di assistenza; che, in molti Stati membri, per i lavoratori autonomi è difficile maturare diritti pensionistici sufficienti, il che incrementa il rischio futuro di povertà degli interessati; che i lavoratori autonomi economicamente dipendenti raramente sono organizzati in sindacati o da essi rappresentati, nonostante la maggiore probabilità di essere oggetto di abusi in relazione all'orario di lavoro o di altro tipo;
Sicurezza sociale per tutti
1. sottolinea la necessità di sviluppare e ammodernare costantemente i sistemi di protezione sociale a livello di Stati membri per garantire una protezione sociale solida, sostenibile e adeguata per tutti, fondata sui principi dell'accesso universale e della non discriminazione nonché sulla capacità di reagire in modo flessibile all'evoluzione demografica e agli sviluppi del mercato del lavoro;
2. invita gli Stati membri a garantire un finanziamento responsabile e sostenibile dei sistemi di sicurezza sociale, soprattutto in periodi di crisi economica, a sviluppare il braccio preventivo dei sistemi di sicurezza sociale e a porre un maggiore accento sull'attivazione di misure, senza dimenticare che uno degli aspetti più importanti degli investimenti sociali consiste nel fatto che essi permettono di conciliare gli obiettivi sociali ed economici e, a lungo termine, possono contribuire al mantenimento e allo sviluppo dell'economia; ritiene a tal proposito che gli investimenti sociali debbano essere considerati come tali, cioè investimenti e non spese;
3. richiama l'attenzione sul fatto che in alcuni Stati membri l'invecchiamento della popolazione, la bassa natalità e i mutamenti dei mercati del lavoro potrebbero rafforzare l'esigenza di riformare i regimi di sicurezza sociale, comprese le pensioni, al fine di garantirne la sostenibilità; sottolinea che le donne interrompono la carriera e occupano posti di lavoro a tempo parziale con maggior frequenza rispetto agli uomini, per prendersi cura dei figli e di altri familiari a carico, il che può avere un impatto negativo sulle loro pensioni, esponendole a un maggior rischio di povertà; invita a tal proposito gli Stati membri a considerare questi periodi di interruzione della carriera come periodi assicurati ai fini della definizione e del calcolo dei diritti pensionistici; sottolinea che le riforme dovrebbero coinvolgere le parti sociali, conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali, nonché le parti interessate ed essere adeguatamente diffuse presso i cittadini;
4. invita gli Stati membri ad assicurare una protezione sociale di base che garantisca un reddito decoroso stabilito da ciascun paese e l'accesso a benefici sociali di base, soprattutto in caso di malattia, disoccupazione, maternità, disabilità, pensionamento, ecc., al fine di combattere contro la povertà e l'esclusione sociale negli Stati membri; incoraggia inoltre gli Stati membri a elaborare strategie di sviluppo della sicurezza sociale in linea con le proposte dell'OIL;
5. evidenzia che un'effettiva protezione sociale di qualità sufficientemente elevata dovrebbe basarsi su misure che favoriscano la partecipazione al lavoro, contribuiscano al miglioramento della salute e della sicurezza sul lavoro e incrementino la produttività, che costituisce un considerevole vantaggio concorrenziale; sottolinea che la riduzione del livello di protezione sociale non dovrebbe essere considerata una soluzione che spiana la strada all'incremento dei livelli occupazionali;
6. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che tutti i lavoratori e i lavoratori autonomi abbiano accesso all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, ridistribuendo gli attuali finanziamenti nazionali e UE riservati esclusivamente ai lavoratori con contratti a tempo indeterminato a tutti i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi, a prescindere dal tipo di contratto;
7. invita gli Stati membri a impegnarsi maggiormente per attuare riforme e misure strutturali al fine di creare posti di lavoro per i giovani e provvedere affinché i giovani lavoratori non siano discriminati limitandone i diritti alla sicurezza sociale; invita inoltre gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, ad assicurare una protezione sociale adeguata ai giovani che partecipano a programmi di tirocinio o apprendistato, volti a fornire loro esperienza professionale;
8. sottolinea che gli anziani non rappresentano un onere bensì, grazie alla loro esperienza e al loro sapere, una risorsa per l'economia e la società; suggerisce che, nel quadro della solidarietà tra le generazioni, i lavoratori ultrasessantenni siano incentivati a continuare a rendersi disponibili sul mercato del lavoro, al fine di trasmettere le loro conoscenze ed esperienze alle generazioni successive;
9. invita gli Stati membri ad assicurare la disponibilità di strutture di assistenza all'infanzia ed educative a prezzi accessibili e a garantire l'accesso dei lavoratori autonomi ai servizi pubblici e agli opportuni benefici sociali o fiscali nel settore all'assistenza all'infanzia;
10. invita gli Stati membri ad agevolare la possibilità che tutti i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi nonché i coniugi o i membri di un'unione di fatto che partecipano alle loro attività, coniughino responsabilità di lavoro e assistenza, anche accelerando l'applicazione degli articoli 7 e 8 della direttiva 2010/41/UE del 7 luglio 2010, e assicurando flessibilità ai lavoratori, su loro richiesta, in materia di orari di lavoro, telelavoro e lavoro a tempo parziale, al fine di assistere i minori e le persone a carico;
11. evidenzia la necessità di fornire opportunità di aggiornamento e riqualificazione ai dipendenti, ai lavoratori autonomi e a chi passa dal lavoro dipendente a quello autonomo; invita a tal proposito gli Stati membri a eliminare gli ostacoli all'aggiornamento e alla riqualificazione e a promuovere l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita per tutti;
12. invita gli Stati membri a promuovere e agevolare l'auto-organizzazione dei lavoratori autonomi, in particolare le donne, al fine di aumentare la capacità di difendere i propri interessi collettivi;
13. invita gli Stati membri a garantire un'adeguata sicurezza sociale alle categorie più vulnerabili: i disoccupati, i disabili, le famiglie monoparentali, le famiglie giovani, i giovani, gli anziani e i pensionati; invita inoltre gli Stati membri a promuovere una maggiore accessibilità dei servizi sociali per tutti membri delle categorie più vulnerabili e per le persone che necessitano di cure a lungo termine, in particolare nelle zone rurali e nelle regioni svantaggiate;
14. invita gli Stati membri e la Commissione, a seconda delle loro competenze, ad adottare provvedimenti per contrastare tutte le forme di discriminazione nel mercato del lavoro, comprese quelle contro le donne, e ad adottare misure di protezione sociale affinché, a parità di impiego, le retribuzioni delle donne e le prestazioni sociali loro garantite non siano inferiori a quelle degli uomini, e garantire la protezione della maternità, ad adottare misure per impedire il licenziamento ingiusto delle lavoratrici durante la gravidanza e proteggere donne e uomini che prestano assistenza da ingiusto licenziamento; chiede inoltre al Consiglio di accelerare l'adozione della direttiva concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento;
15. sottolinea che la direttiva 2010/41/UE sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma impone agli Stati membri di affrontare ogni ostacolo che impedisce alle donne e ai coniugi o membri di un'unione di fatto riconosciuti dal diritto nazionale di beneficiare della protezione sociale alla quale hanno diritto a questo titolo;
16. invita gli Stati membri a intraprendere misure efficaci per affrontare i casi in cui manchi la protezione sociale nelle imprese a gestione familiare piccole e molto piccole, a favore dei familiari che vi sono impiegati, inclusi i coniugi (o i partner), a causa delle loro condizioni di lavoro informali e poco chiare o del loro status di lavoratori autonomi;
17. incoraggia gli Stati membri ad adottare misure concrete per lottare contro la povertà e l'esclusione sociale, garantendo un reddito minimo adeguato e un sistema di sicurezza sociale, tenendo conto delle comunità emarginate e delle persone a rischio di povertà, sulla base delle loro pratiche nazionali, comprese le disposizioni stabilite nei contratti collettivi o nella legislazione nazionale;
18. invita gli Stati membri a intensificare la lotta contro il lavoro sommerso e precario, inclusi i falsi part-time, e a garantire una protezione sociale adeguata a tutti i lavoratori; deplora inoltre l'abuso dei contratti di lavoro atipici utilizzati per eludere gli obblighi in materia di lavoro e protezione sociale;
19. invita gli Stati membri a migliorare la cooperazione amministrativa tra le diverse istituzioni (ispettorati del lavoro, uffici delle imposte, amministrazioni comunali e servizi di sicurezza sociale) a livello nazionale e UE, quale mezzo per facilitare l'attuazione delle disposizioni dell'Unione in materia di diritto del lavoro, ridurre il lavoro sommerso e risolvere in modo più efficace i problemi causati dagli squilibri tra le disposizioni normative concernenti il mercato del lavoro nei diversi Stati membri;
20. invita la Commissione a riesaminare la regolamentazione e a monitorare l'attuazione e il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, se necessario nel rispetto del principio di sussidiarietà, e richiama l'attenzione degli Stati membri sul fatto che i lavoratori migranti dell'UE che lavorano in un altro Stato membro non devono essere soggetti a norme discriminatorie di protezione sociale; ritiene che tutti i lavoratori migranti UE debbano beneficiare degli stessi diritti di sicurezza sociale e della stessa copertura quando lavorano in un altro Stato membro; ricorda che, nel quadro della libera circolazione di servizi, i lavoratori distaccati devono essere informati dal datore di lavoro sull'adeguamento del salario e sulle altre condizioni di impiego prima del distacco, in conformità delle disposizioni della direttiva 96/71/CE;
21. invita la Commissione e gli Stati membri a trovare un giusto equilibrio tra la sicurezza e la flessibilità del mercato del lavoro, ad esempio attraverso l'attuazione dei principi di flessicurezza su scala globale, e ad affrontare la segmentazione del mercato del lavoro, fornendo un'adeguata copertura sociale per coloro che si trovano in fase di transizione o che hanno un contratto a tempo parziale o a tempo determinato, assicurando al contempo l'accesso alle opportunità di formazione; rileva che il mancato raggiungimento della flessibilità sminuirebbe la sostenibilità dei sistemi di sicurezza sociale, la qualità delle prestazioni, il reddito e la produttività della forza lavoro, l'economia reale e la coesione sociale compromettendo, di conseguenza, la strategia Europa 2020 per il mantenimento e l'incremento dei livelli di occupazione;
22. invita la Commissione a realizzare uno studio a livello UE per esaminare se, in seguito ai recenti cambiamenti nella legislazione del lavoro degli Stati membri volti a incrementare la flessibilità del mercato del lavoro, non sia stata ridotta la sicurezza sociale dei lavoratori e se non siano stati violati i principi di flessibilità e di sicurezza;
23. sostiene fermamente la proposta creazione di un quadro di valutazione dei principali indicatori sociali e occupazionali, che potrebbe rappresentare un primo passo verso l'individuazione di parametri di riferimento concreti;
24. esorta la Commissione a includere eventualmente in tutte le sue proposte i quattro obiettivi stabiliti nell'agenda dell'OIL riguardanti un lavoro decoroso e di includere nell'esame annuale della crescita gli obiettivi fissati nella raccomandazione dell'OIL sui sistemi nazionali di sicurezza sociale di base, affinché tutti i lavoratori in Europa possano beneficiare della protezione sociale;
La sicurezza sociale dei lavoratori autonomi
25. sottolinea che il lavoro autonomo deve assolutamente essere riconosciuto come forma di lavoro in grado di favorire la creazione di posti di lavoro e la riduzione della disoccupazione, e che la sua espansione dovrebbe essere accompagnata da adeguate misure di protezione sociale dei lavoratori autonomi, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale degli Stati membri;
26. invita gli Stati membri ad agevolare la conciliazione del lavoro e delle responsabilità familiari, offrendo ai lavoratori flessibilità per quanto concerne gli orari e il posto di lavoro, onde evitare che essi non abbiano altra possibilità di flessibilità se non il ricorso al lavoro autonomo parasubordinato;
27. sottolinea la necessità di disporre di informazioni statistiche aggiornate e più particolareggiate, che si potrebbero utilizzare per analizzare l'importanza economica dei lavoratori autonomi e le varie categorie di lavoro autonomo; chiede che il sondaggio sulle forze di lavoro dell'Unione europea preveda domande sul lavoro autonomo;
28. richiama l'attenzione sul fatto che la mancanza di una chiara definizione nazionale di lavoro autonomo aumenta il rischio di lavoro autonomo fittizio tra i lavoratori dell'UE e può ostacolarne l'accesso a una sicurezza sociale adeguata; rileva che l'esistenza di diversi status di lavoratore autonomo negli Stati membri richiede soluzioni volte a migliorare il coordinamento della sicurezza sociale dei lavoratori autonomi onde evitare di limitare la libera circolazione dei lavoratori;
29. invita la Commissione a promuovere gli scambi tra gli Stati membri al fine di fornire un orientamento sulle diverse forme di lavoro atipico e di lavoro autonomo, onde aiutare gli Stati membri ad applicare correttamente le norme del diritto del lavoro e le misure di protezione sociale ai lavoratori che rientrano in queste categorie; ritiene necessario inoltre che gli Stati membri identifichino con chiarezza il lavoro autonomo fittizio e sanzionino i datori di lavoro laddove siano comprovati tali casi; sottolinea tuttavia che lo Stato membro ospite in cui viene svolto il lavoro deve mantenere la responsabilità giuridica di determinare lo status del lavoratore;
30. invita le parti sociali europee, la Commissione e gli Stati membri a studiare la questione del lavoro autonomo parasubordinato e a trovare soluzioni pratiche, in particolare nei settori in cui le attività transfrontaliere svolgono un ruolo importante e tra i gruppi vulnerabili come i lavoratori domestici e i lavoratori inadeguatamente remunerati;
31. esorta gli Stati membri a garantire che il lavoro autonomo non diventi un mezzo per impedire ai lavoratori di beneficiare della sicurezza sociale e del lavoro o uno strumento che consenta ai datori di lavoro di eludere le norme del diritto del lavoro e di protezione sociale; chiede inoltre di impedire l'accorpamento dei lavoratori autonomi ai lavoratori dipendenti onde preservare i vantaggi del lavoro autonomo e dell'attività economica di questa natura e contribuire allo sviluppo dello spirito d'impresa e della qualità dei servizi;
32. invita gli Stati membri a sviluppare se necessario la protezione sociale in materia di pensionamento, disabilità, congedo di maternità/paternità e disoccupazione affinché le disposizioni in materia di protezione sociale dei lavoratori dipendenti siano meglio adattate alle loro esigenze;
33. invita gli Stati membri a promuovere e a sostenere le assicurazioni di categoria per gli infortuni e le malattie professionali; invita inoltre gli Stati membri a garantire ai lavoratori autonomi l'accesso alle assicurazioni e ai regimi pensionistici collettivi e fondati sulla solidarietà;
34. invita gli Stati membri a mettere a disposizione di tutti i cittadini informazioni relative ai loro diritti alla protezione sociale e a fornire inoltre a chi desidera acquisire lo status di lavoratore autonomo opportune informazioni in merito ai cambiamenti della protezione sociale e del diritto del lavoro loro applicabile derivanti dalla modifica della loro posizione, nonché ai cambiamenti riguardo ad altri diritti e obblighi connessi alla loro attività economica; chiede inoltre che i lavoratori autonomi e mobili siano informati dei loro diritti e doveri in caso di emigrazione, immigrazione e attività transfrontaliera;
35. invita gli Stati membri e la Commissione a coinvolgere le parti sociali, in conformità con le pratiche nazionali, in un processo di sviluppo e ammodernamento della protezione sociale e a sviluppare il dialogo sociale a livello UE e nazionale; invita inoltre le parti sociali ad aggiungere all'ordine del giorno le questioni legate ai diritti del lavoro e alla protezione sociale dei lavoratori autonomi, al fine di introdurre adeguate disposizioni quadro in materia di protezione sociale dei lavoratori autonomi, basate sulla reciprocità e sul principio di non discriminazione, e a valutare se e in che modo i lavoratori autonomi debbano essere inclusi nella contrattazione collettiva, prevedendo strategie specifiche su come includere le istanze dei lavoratori autonomi, qualora la legge nazionale non ne preveda la rappresentanza sindacale; incoraggia le parti sociali, i sindacati e le associazioni professionali, a scambiarsi buone pratiche sui servizi forniti ai lavoratori autonomi, sulla lotta contro il lavoro autonomo fittizio e sull'organizzazione dei lavoratori autonomi che lavorano in proprio;
B. considerando che la sicurezza sociale è una competenza nazionale, coordinata a livello UE;
C. considerando che la protezione sociale agevola l'adeguamento all'evoluzione del mercato del lavoro, lotta contro la povertà e l'esclusione sociale, garantisce l'integrazione nel mercato del lavoro e investe nelle risorse umane; che la sicurezza sociale funge da fattore di stabilizzazione dell'economia ed è un fattore anticiclico grazie al quale la domanda e i consumi interni aumentano;
D. considerando che, per affrontare la crisi, alcuni Stati membri hanno ridotto fortemente le proprie finanze pubbliche nel momento esatto in cui, a causa dell'aumento del numero di disoccupati, è cresciuta la domanda di protezione sociale; che i bilanci nazionali assegnati alla sicurezza sociale hanno dovuto subire ulteriori difficoltà a causa della diminuzione dei contributi dovuti alla perdita in massa di posti di lavoro o alla riduzione dei salari, mettendo così realmente a repentaglio il modello sociale europeo;
E. considerando che la copertura della protezione sociale in alcuni Stati membri è inadeguata e potrebbe essere migliorata; che esistono ancora casi di abuso a danno dei lavoratori vulnerabili nell'UE;
F. considerando che la maggior parte dei modelli tradizionali di protezione sociale, in particolare i sistemi di sicurezza sociale e del diritto del lavoro, sono concepiti per garantire i diritti sociali e del lavoro dei lavoratori dipendenti, per cui vi è il rischio che con il cambiamento della natura dell'impiego e con l'aumento del numero dei lavoratori autonomi, le nuove categorie di lavoratori possano beneficiare di una minore protezione sociale;
G. considerando che le donne che scelgono di diventare imprenditrici adducono, in misura maggiore rispetto agli uomini, come motivazione principale alla base della loro decisione un migliore equilibrio tra vita professionale e privata e/o la necessità economica;
H. considerando che le lavoratrici autonome sono una minoranza tra i lavoratori autonomi, ma hanno maggiore probabilità di piombare nella povertà;
I. considerando che la mancanza di accesso dei lavoratori autonomi a diritti pensionistici, congedi di malattia, ferie retribuite e altre forme di sicurezza sociale adeguati acuisce il divario retributivo di genere delle lavoratrici autonome, in particolare dopo il pensionamento;
J. considerando che un numero crescente di lavoratori autonomi o di lavoratori con scarso lavoro o lavoro remunerato a livelli molto bassi, in particolare le donne, si trovano al di sotto della soglia della povertà, ma non figurano ufficialmente come disoccupati;
K. considerando che potrebbe utile stabilire una chiara definizione del lavoro autonomo fittizio e prevenire eventuali abusi in modo da evitare violazioni dei diritti sociali dei lavoratori, distorsioni della concorrenza e il rischio di dumping sociale;
L. considerando che il lavoro autonomo fittizio costituisce sostanzialmente una forma di parziale evasione contributiva di difficile individuazione che mina la sostenibilità e l'adeguatezza dei regimi pensionistici, sottraendo loro risorse fondamentali;
M. considerando che il livello particolarmente alto di disoccupazione in molti Stati membri, accompagnato dalla pressione costante a ridurre i costi (unitari) del lavoro sta portando a tendenze e pratiche nel mercato del lavoro nazionale che incoraggiano l'ulteriore sviluppo e crescita del lavoro autonomo fittizio;
N. considerando che le condizioni di lavoro dei lavoratori autonomi che non sono economicamente indipendenti non sono radicalmente diverse da quella dei lavoratori dipendenti, per cui i loro diritti alla sicurezza sociale e al lavoro dovrebbero essere più simili, ove opportuno, a quelli di questi ultimi;
O. considerando che mancano informazioni e dati affidabili, accurati e raffrontabili sulla situazione, sulle condizioni lavorative e sui regimi di sicurezza sociale dei lavoratori autonomi che intendono conciliare lavoro e attività di assistenza;
P. considerando che nel 2012 il lavoro autonomo rappresentava oltre il 15% dell'occupazione totale dell'UE che però non è, in molti casi, l'opzione preferita dagli interessati, ma piuttosto una necessità dovuta alla mancanza di altre opportunità lavorative o di regimi lavorativi sufficientemente flessibili che permettano di conciliare lavoro e attività di assistenza; che, in molti Stati membri, per i lavoratori autonomi è difficile maturare diritti pensionistici sufficienti, il che incrementa il rischio futuro di povertà degli interessati; che i lavoratori autonomi economicamente dipendenti raramente sono organizzati in sindacati o da essi rappresentati, nonostante la maggiore probabilità di essere oggetto di abusi in relazione all'orario di lavoro o di altro tipo;
Sicurezza sociale per tutti
1. sottolinea la necessità di sviluppare e ammodernare costantemente i sistemi di protezione sociale a livello di Stati membri per garantire una protezione sociale solida, sostenibile e adeguata per tutti, fondata sui principi dell'accesso universale e della non discriminazione nonché sulla capacità di reagire in modo flessibile all'evoluzione demografica e agli sviluppi del mercato del lavoro;
2. invita gli Stati membri a garantire un finanziamento responsabile e sostenibile dei sistemi di sicurezza sociale, soprattutto in periodi di crisi economica, a sviluppare il braccio preventivo dei sistemi di sicurezza sociale e a porre un maggiore accento sull'attivazione di misure, senza dimenticare che uno degli aspetti più importanti degli investimenti sociali consiste nel fatto che essi permettono di conciliare gli obiettivi sociali ed economici e, a lungo termine, possono contribuire al mantenimento e allo sviluppo dell'economia; ritiene a tal proposito che gli investimenti sociali debbano essere considerati come tali, cioè investimenti e non spese;
3. richiama l'attenzione sul fatto che in alcuni Stati membri l'invecchiamento della popolazione, la bassa natalità e i mutamenti dei mercati del lavoro potrebbero rafforzare l'esigenza di riformare i regimi di sicurezza sociale, comprese le pensioni, al fine di garantirne la sostenibilità; sottolinea che le donne interrompono la carriera e occupano posti di lavoro a tempo parziale con maggior frequenza rispetto agli uomini, per prendersi cura dei figli e di altri familiari a carico, il che può avere un impatto negativo sulle loro pensioni, esponendole a un maggior rischio di povertà; invita a tal proposito gli Stati membri a considerare questi periodi di interruzione della carriera come periodi assicurati ai fini della definizione e del calcolo dei diritti pensionistici; sottolinea che le riforme dovrebbero coinvolgere le parti sociali, conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali, nonché le parti interessate ed essere adeguatamente diffuse presso i cittadini;
4. invita gli Stati membri ad assicurare una protezione sociale di base che garantisca un reddito decoroso stabilito da ciascun paese e l'accesso a benefici sociali di base, soprattutto in caso di malattia, disoccupazione, maternità, disabilità, pensionamento, ecc., al fine di combattere contro la povertà e l'esclusione sociale negli Stati membri; incoraggia inoltre gli Stati membri a elaborare strategie di sviluppo della sicurezza sociale in linea con le proposte dell'OIL;
5. evidenzia che un'effettiva protezione sociale di qualità sufficientemente elevata dovrebbe basarsi su misure che favoriscano la partecipazione al lavoro, contribuiscano al miglioramento della salute e della sicurezza sul lavoro e incrementino la produttività, che costituisce un considerevole vantaggio concorrenziale; sottolinea che la riduzione del livello di protezione sociale non dovrebbe essere considerata una soluzione che spiana la strada all'incremento dei livelli occupazionali;
6. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che tutti i lavoratori e i lavoratori autonomi abbiano accesso all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, ridistribuendo gli attuali finanziamenti nazionali e UE riservati esclusivamente ai lavoratori con contratti a tempo indeterminato a tutti i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi, a prescindere dal tipo di contratto;
7. invita gli Stati membri a impegnarsi maggiormente per attuare riforme e misure strutturali al fine di creare posti di lavoro per i giovani e provvedere affinché i giovani lavoratori non siano discriminati limitandone i diritti alla sicurezza sociale; invita inoltre gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, ad assicurare una protezione sociale adeguata ai giovani che partecipano a programmi di tirocinio o apprendistato, volti a fornire loro esperienza professionale;
8. sottolinea che gli anziani non rappresentano un onere bensì, grazie alla loro esperienza e al loro sapere, una risorsa per l'economia e la società; suggerisce che, nel quadro della solidarietà tra le generazioni, i lavoratori ultrasessantenni siano incentivati a continuare a rendersi disponibili sul mercato del lavoro, al fine di trasmettere le loro conoscenze ed esperienze alle generazioni successive;
9. invita gli Stati membri ad assicurare la disponibilità di strutture di assistenza all'infanzia ed educative a prezzi accessibili e a garantire l'accesso dei lavoratori autonomi ai servizi pubblici e agli opportuni benefici sociali o fiscali nel settore all'assistenza all'infanzia;
10. invita gli Stati membri ad agevolare la possibilità che tutti i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi nonché i coniugi o i membri di un'unione di fatto che partecipano alle loro attività, coniughino responsabilità di lavoro e assistenza, anche accelerando l'applicazione degli articoli 7 e 8 della direttiva 2010/41/UE del 7 luglio 2010, e assicurando flessibilità ai lavoratori, su loro richiesta, in materia di orari di lavoro, telelavoro e lavoro a tempo parziale, al fine di assistere i minori e le persone a carico;
11. evidenzia la necessità di fornire opportunità di aggiornamento e riqualificazione ai dipendenti, ai lavoratori autonomi e a chi passa dal lavoro dipendente a quello autonomo; invita a tal proposito gli Stati membri a eliminare gli ostacoli all'aggiornamento e alla riqualificazione e a promuovere l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita per tutti;
12. invita gli Stati membri a promuovere e agevolare l'auto-organizzazione dei lavoratori autonomi, in particolare le donne, al fine di aumentare la capacità di difendere i propri interessi collettivi;
13. invita gli Stati membri a garantire un'adeguata sicurezza sociale alle categorie più vulnerabili: i disoccupati, i disabili, le famiglie monoparentali, le famiglie giovani, i giovani, gli anziani e i pensionati; invita inoltre gli Stati membri a promuovere una maggiore accessibilità dei servizi sociali per tutti membri delle categorie più vulnerabili e per le persone che necessitano di cure a lungo termine, in particolare nelle zone rurali e nelle regioni svantaggiate;
14. invita gli Stati membri e la Commissione, a seconda delle loro competenze, ad adottare provvedimenti per contrastare tutte le forme di discriminazione nel mercato del lavoro, comprese quelle contro le donne, e ad adottare misure di protezione sociale affinché, a parità di impiego, le retribuzioni delle donne e le prestazioni sociali loro garantite non siano inferiori a quelle degli uomini, e garantire la protezione della maternità, ad adottare misure per impedire il licenziamento ingiusto delle lavoratrici durante la gravidanza e proteggere donne e uomini che prestano assistenza da ingiusto licenziamento; chiede inoltre al Consiglio di accelerare l'adozione della direttiva concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento;
15. sottolinea che la direttiva 2010/41/UE sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma impone agli Stati membri di affrontare ogni ostacolo che impedisce alle donne e ai coniugi o membri di un'unione di fatto riconosciuti dal diritto nazionale di beneficiare della protezione sociale alla quale hanno diritto a questo titolo;
16. invita gli Stati membri a intraprendere misure efficaci per affrontare i casi in cui manchi la protezione sociale nelle imprese a gestione familiare piccole e molto piccole, a favore dei familiari che vi sono impiegati, inclusi i coniugi (o i partner), a causa delle loro condizioni di lavoro informali e poco chiare o del loro status di lavoratori autonomi;
17. incoraggia gli Stati membri ad adottare misure concrete per lottare contro la povertà e l'esclusione sociale, garantendo un reddito minimo adeguato e un sistema di sicurezza sociale, tenendo conto delle comunità emarginate e delle persone a rischio di povertà, sulla base delle loro pratiche nazionali, comprese le disposizioni stabilite nei contratti collettivi o nella legislazione nazionale;
18. invita gli Stati membri a intensificare la lotta contro il lavoro sommerso e precario, inclusi i falsi part-time, e a garantire una protezione sociale adeguata a tutti i lavoratori; deplora inoltre l'abuso dei contratti di lavoro atipici utilizzati per eludere gli obblighi in materia di lavoro e protezione sociale;
19. invita gli Stati membri a migliorare la cooperazione amministrativa tra le diverse istituzioni (ispettorati del lavoro, uffici delle imposte, amministrazioni comunali e servizi di sicurezza sociale) a livello nazionale e UE, quale mezzo per facilitare l'attuazione delle disposizioni dell'Unione in materia di diritto del lavoro, ridurre il lavoro sommerso e risolvere in modo più efficace i problemi causati dagli squilibri tra le disposizioni normative concernenti il mercato del lavoro nei diversi Stati membri;
20. invita la Commissione a riesaminare la regolamentazione e a monitorare l'attuazione e il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, se necessario nel rispetto del principio di sussidiarietà, e richiama l'attenzione degli Stati membri sul fatto che i lavoratori migranti dell'UE che lavorano in un altro Stato membro non devono essere soggetti a norme discriminatorie di protezione sociale; ritiene che tutti i lavoratori migranti UE debbano beneficiare degli stessi diritti di sicurezza sociale e della stessa copertura quando lavorano in un altro Stato membro; ricorda che, nel quadro della libera circolazione di servizi, i lavoratori distaccati devono essere informati dal datore di lavoro sull'adeguamento del salario e sulle altre condizioni di impiego prima del distacco, in conformità delle disposizioni della direttiva 96/71/CE;
21. invita la Commissione e gli Stati membri a trovare un giusto equilibrio tra la sicurezza e la flessibilità del mercato del lavoro, ad esempio attraverso l'attuazione dei principi di flessicurezza su scala globale, e ad affrontare la segmentazione del mercato del lavoro, fornendo un'adeguata copertura sociale per coloro che si trovano in fase di transizione o che hanno un contratto a tempo parziale o a tempo determinato, assicurando al contempo l'accesso alle opportunità di formazione; rileva che il mancato raggiungimento della flessibilità sminuirebbe la sostenibilità dei sistemi di sicurezza sociale, la qualità delle prestazioni, il reddito e la produttività della forza lavoro, l'economia reale e la coesione sociale compromettendo, di conseguenza, la strategia Europa 2020 per il mantenimento e l'incremento dei livelli di occupazione;
22. invita la Commissione a realizzare uno studio a livello UE per esaminare se, in seguito ai recenti cambiamenti nella legislazione del lavoro degli Stati membri volti a incrementare la flessibilità del mercato del lavoro, non sia stata ridotta la sicurezza sociale dei lavoratori e se non siano stati violati i principi di flessibilità e di sicurezza;
23. sostiene fermamente la proposta creazione di un quadro di valutazione dei principali indicatori sociali e occupazionali, che potrebbe rappresentare un primo passo verso l'individuazione di parametri di riferimento concreti;
24. esorta la Commissione a includere eventualmente in tutte le sue proposte i quattro obiettivi stabiliti nell'agenda dell'OIL riguardanti un lavoro decoroso e di includere nell'esame annuale della crescita gli obiettivi fissati nella raccomandazione dell'OIL sui sistemi nazionali di sicurezza sociale di base, affinché tutti i lavoratori in Europa possano beneficiare della protezione sociale;
La sicurezza sociale dei lavoratori autonomi
25. sottolinea che il lavoro autonomo deve assolutamente essere riconosciuto come forma di lavoro in grado di favorire la creazione di posti di lavoro e la riduzione della disoccupazione, e che la sua espansione dovrebbe essere accompagnata da adeguate misure di protezione sociale dei lavoratori autonomi, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale degli Stati membri;
26. invita gli Stati membri ad agevolare la conciliazione del lavoro e delle responsabilità familiari, offrendo ai lavoratori flessibilità per quanto concerne gli orari e il posto di lavoro, onde evitare che essi non abbiano altra possibilità di flessibilità se non il ricorso al lavoro autonomo parasubordinato;
27. sottolinea la necessità di disporre di informazioni statistiche aggiornate e più particolareggiate, che si potrebbero utilizzare per analizzare l'importanza economica dei lavoratori autonomi e le varie categorie di lavoro autonomo; chiede che il sondaggio sulle forze di lavoro dell'Unione europea preveda domande sul lavoro autonomo;
28. richiama l'attenzione sul fatto che la mancanza di una chiara definizione nazionale di lavoro autonomo aumenta il rischio di lavoro autonomo fittizio tra i lavoratori dell'UE e può ostacolarne l'accesso a una sicurezza sociale adeguata; rileva che l'esistenza di diversi status di lavoratore autonomo negli Stati membri richiede soluzioni volte a migliorare il coordinamento della sicurezza sociale dei lavoratori autonomi onde evitare di limitare la libera circolazione dei lavoratori;
29. invita la Commissione a promuovere gli scambi tra gli Stati membri al fine di fornire un orientamento sulle diverse forme di lavoro atipico e di lavoro autonomo, onde aiutare gli Stati membri ad applicare correttamente le norme del diritto del lavoro e le misure di protezione sociale ai lavoratori che rientrano in queste categorie; ritiene necessario inoltre che gli Stati membri identifichino con chiarezza il lavoro autonomo fittizio e sanzionino i datori di lavoro laddove siano comprovati tali casi; sottolinea tuttavia che lo Stato membro ospite in cui viene svolto il lavoro deve mantenere la responsabilità giuridica di determinare lo status del lavoratore;
30. invita le parti sociali europee, la Commissione e gli Stati membri a studiare la questione del lavoro autonomo parasubordinato e a trovare soluzioni pratiche, in particolare nei settori in cui le attività transfrontaliere svolgono un ruolo importante e tra i gruppi vulnerabili come i lavoratori domestici e i lavoratori inadeguatamente remunerati;
31. esorta gli Stati membri a garantire che il lavoro autonomo non diventi un mezzo per impedire ai lavoratori di beneficiare della sicurezza sociale e del lavoro o uno strumento che consenta ai datori di lavoro di eludere le norme del diritto del lavoro e di protezione sociale; chiede inoltre di impedire l'accorpamento dei lavoratori autonomi ai lavoratori dipendenti onde preservare i vantaggi del lavoro autonomo e dell'attività economica di questa natura e contribuire allo sviluppo dello spirito d'impresa e della qualità dei servizi;
32. invita gli Stati membri a sviluppare se necessario la protezione sociale in materia di pensionamento, disabilità, congedo di maternità/paternità e disoccupazione affinché le disposizioni in materia di protezione sociale dei lavoratori dipendenti siano meglio adattate alle loro esigenze;
33. invita gli Stati membri a promuovere e a sostenere le assicurazioni di categoria per gli infortuni e le malattie professionali; invita inoltre gli Stati membri a garantire ai lavoratori autonomi l'accesso alle assicurazioni e ai regimi pensionistici collettivi e fondati sulla solidarietà;
34. invita gli Stati membri a mettere a disposizione di tutti i cittadini informazioni relative ai loro diritti alla protezione sociale e a fornire inoltre a chi desidera acquisire lo status di lavoratore autonomo opportune informazioni in merito ai cambiamenti della protezione sociale e del diritto del lavoro loro applicabile derivanti dalla modifica della loro posizione, nonché ai cambiamenti riguardo ad altri diritti e obblighi connessi alla loro attività economica; chiede inoltre che i lavoratori autonomi e mobili siano informati dei loro diritti e doveri in caso di emigrazione, immigrazione e attività transfrontaliera;
35. invita gli Stati membri e la Commissione a coinvolgere le parti sociali, in conformità con le pratiche nazionali, in un processo di sviluppo e ammodernamento della protezione sociale e a sviluppare il dialogo sociale a livello UE e nazionale; invita inoltre le parti sociali ad aggiungere all'ordine del giorno le questioni legate ai diritti del lavoro e alla protezione sociale dei lavoratori autonomi, al fine di introdurre adeguate disposizioni quadro in materia di protezione sociale dei lavoratori autonomi, basate sulla reciprocità e sul principio di non discriminazione, e a valutare se e in che modo i lavoratori autonomi debbano essere inclusi nella contrattazione collettiva, prevedendo strategie specifiche su come includere le istanze dei lavoratori autonomi, qualora la legge nazionale non ne preveda la rappresentanza sindacale; incoraggia le parti sociali, i sindacati e le associazioni professionali, a scambiarsi buone pratiche sui servizi forniti ai lavoratori autonomi, sulla lotta contro il lavoro autonomo fittizio e sull'organizzazione dei lavoratori autonomi che lavorano in proprio;
36. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione
al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.
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