lunedì 7 luglio 2014

L'art.53 della Costituzione non vale un fico secco? E io non pago più!

Questo sarebbe uno degli articoli della nostra Costituzione. Non ci credete? Giuro, c'è scritto proprio così. Si tratta dell'articolo che sancisce il principio della "capacità contributiva". Per un lavoratore autonomo che si ammala di cancro è un articolo vitale perchè dal giorno stesso della diagnosi la sua vita professionale e la sua capacità di produrre reddito (e quindi di contribuire) viene stravolta.

Il concetto è comprensibile anche per un bambino: l'articolo 53 (talmente importante che sulla sua base è nata anche l'Associazione art.53) dice che tutti debbono pagare le tasse e che lo Stato le regolerà in modo proporzionale alle singole possibilità dei cittadini. Occorre un costituzionalista per interpretare questo principio? Ci vuole un laureato in scienze politiche, in giurisprudenza? Non basta forse la comunissima capacità cognitiva di uno Stato onesto, obiettivo e giusto?

Altrettanto lampante e chiaro è il fatto che un lavoratore autonomo come me (ma ce ne sono tantissimi altri nelle mie condizioni) a cui è stato diagnosticato un cancro non è in grado di avere la stessa capacità contributiva di prima o la stessa rispetto ad un lavoratore dipendente che continua a mantenere il proprio lavoro ed il proprio stipendio per un periodo relativamente lungo dall'inizio della malattia.
Nella mia situazione particolare inoltre io non possiedo nulla, non ho casa, nè immobili vari, ho un'auto mitica con oltre 400.000 chilometri, non possiedo oro e gioielli, non ho un marito ricco (non ho proprio nemmeno un compagno, l'ultimo si è vaporizzato dopo la biopsia al seno), la mia famiglia di origine (2 impiegati statali in pensione ed un fratello impiegato comunale) è quanto di più "modesto" possa esistere (anche se sono dei grandi nell'animo). Ecco perchè nemmeno a voler considerare la mia capacità contributiva come la somma della mia capacità di produrre reddito con il lavoro autonomo e la mia situazione reddituale di base, si arriva a determinare che una come me (insieme a tantissimi altri) possa "reggere" un cancro senza veder ridotta drasticamente la propria capacità contributiva. Ma per fortuna esiste l'articolo 53, giusto?

I Padri Costituenti sull'argomento erano stati chiari, ed avevano progettato, con l'Articolo 53, lo strumento per superare la ingiustizia, l'iniquità, la regressività insite dello Statuto Albertino. Ecco come il democristiano Salvatore Scoca, relatore per l'Articolo 53, si esprime in il 23 Maggio 1947: “ .... Non si può negare che il cittadino, prima di essere chiamato a corrispondere una quota parte della sua ricchezza allo stato, per la soddisfazione dei bisogni pubblici, deve soddisfare i bisogni elementari di vita suoi propri e di coloro ai quali, per obbligo morale e giuridico, deve provvedere ....” E ancora... "…. se poi consideriamo che piu' dei tributi diretti rendono i tributi indiretti e questi attuano una progressione a rovescio, in quanto, essendo stabiliti prevalentemente sui consumi, gravano maggiormente sulle classi meno abbienti, si vede come in effetti la distribuzione del carico tributario avvenga non già in senso progressivo e neppure proporzionale, ma in senso regressivo. Il che costituisce una grave ingiustizia sociale, che va eliminata, con una meditata e seria riforma tributaria.” E poi ancora “.....La regola della progressività deve essere effettivamente operante; e perciò nella primitiva formulazione dell’articolo aggiuntivo da me proposto avevo detto che il concorso di tutti alle spese pubbliche deve avvenire in modo che l’onere tributario complessivo gravante su ciascuno risulti informato al criterio della progressivitaà. Ciò significa che la progressione applicata ai tributi sul reddito globale o sul patrimonio dev’esser tale da correggere le iniquità derivanti dagli altri tributi, ed in particolare da quelli sui consumi....”

Ecco un'analisi dell'art.53 di Luciana di Renzo Professore Associato di Diritto Finanziario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Federico II di Napoli.
Le prime analisi svolte sull’articolo 53 della Costituzione portarono ad un’interpretazione svalutativa del concetto di capacità contributiva, attraverso l’attribuzione di un senso vago ed indeterminato. Gli economisti, i primi ad analizzare questo concetto, lo considerarono come una “scatola vuota” a cui il legislatore poteva attribuire la portata più varia a seconda delle scelte di politica fiscale contingenti. Prevalse però presto l’idea che l’articolo 53 fosse una norma programmatica, quindi non di immediata applicazione:il legislatore aveva la possibilità di procedere successivamente a una più completa determinazione e specificazione di tale concetto. La conseguenza di tale interpretazione del principio di capacità contributiva fu che una norma che avesse potenzialmente violato tale principio, non potesse essere sottoposta al vaglio di legittimità da parte della Corte costituzionale. Dopo poco, però, con la storica sentenza n. 1 del 1956, la Consulta modificò tale impostazione, stabilendo che la verifica della legittimità costituzionale di una norma può anche derivare dal contrasto con una norma programmatica
La capacità contributiva è l’idoneità economica dell’individuo a concorrere alle spese pubbliche, la quale si esprime attraverso indici economicamente valutabili, quali un patrimonio, un reddito, una spesa per consumi o investimenti, fenomeni, cioè, sempre suscettibili di valutazione economica. Sono invece incostituzionali imposte che colpiscano fenomeni diversi non suscettibili di una tale valutazione, per esempio imposte che incidano lo stato civile di una persona. La Corte, con la sentenza numero 45 del 1964 ha stabilito che: “Per capacità contributiva si deve intendere l’idoneità economica del contribuente a corrispondere la prestazione coattiva imposta”. Lentamente, dunque, viene meno l’originario significato vago ed indeterminato attribuito dagli economisti, per rivelare un concetto importante quale quello di forza economica. Di conseguenza l’articolo 53 della Costituzione cessa di essere una norma meramente programmatica, per diventare una norma precettiva, cioè con efficacia vincolante per il legislatore ordinario. Nella nozione di capacità contributiva occorre dunque individuare sia l’elemento solidaristico tutelato dall’art. 2 della Cost., sia l’elemento economico: la capacità contributiva esprime la funzione di garanzia e tutela dei diritti, costituendo un vero e proprio limite costituzionale al potere d’imposizione. L’art. 53 Cost. garantisce costituzionalmente la partecipazione alle spese pubbliche dei singoli che pongano in essere manifestazioni economicamente valutabili. Tutti gli individui che vengono a contatto con una certa comunità sono tenuti a contribuire secondo le modalità fissate dall’autorità politica, a contribuire alle spese pubbliche. E’ questa la funzione solidaristica dell’art. 53 Cost: il tributo è un dovere di convivenza sociale, di cooperazione fra soggetti appartenenti allo stesso gruppo sociale, al fine di dividere le spese comuni. Al legislatore spetta decidere quali devono essere le spese pubbliche, in relazione ai compiti che lo Stato si attribuisce e alle condizioni economiche del Paese. La scelta politica di come finanziare tali spese deve tener conto di diversi interessi, fra loro a volte contrapposti: promozione dello sviluppo, meritevolezza della promozione di alcuni settori della vita sociale, rispetto dell’integrità patrimoniale dei singoli, necessità di contemperare semplicità e certezza del prelievo a fronte di manifestazioni economiche molto diverse e complesse da individuare e quantificare. L’art. 53, I comma, rappresenta non solo un criterio di misurazione del prelievo di ricchezza, ma anche il presupposto di legittimità dell’imposizione tributaria e si collega strettamente al principio di uguaglianza sancito nell’art. 3 Cost. Infatti da esso si desume che le prestazioni tributarie devono gravare in modo uniforme su soggetti che manifestano la stessa capacità contributiva, e in modo differente, secondo il criterio della progressività, su soggetti che hanno manifestazioni di ricchezza differenti. Il sacrificio patrimoniale che viene imposto ai consociati deve essere proporzionale alla concreta possibilità del singolo di potersi privare di una parte della propria ricchezza per metterla a disposizione della collettività, dopo aver soddisfatto i suoi bisogni essenziali. Un reddito minimo non può in alcun modo essere considerato un indice di capacità contributiva, per cui lede l’art. 53 Cost. ogni tributo che possa incidere su tale minimo. Vi è dunque un limite massimo alla misura del tributo: spetta al legislatore, nella sua discrezionalità, fissare tale tetto, nel rispetto del principio di ragionevolezza e tenendo conto di tutti i tributi che gravano su di una medesima manifestazione di ricchezza. Un tributo deve rispettare quanto previsto dall’art. 53, collegandolo sinergicamente agli altri principi garantiti dalla Costituzione, fra i quali, in particolare, il diritto alla salute ex art. 32 Cost. La capacità contributiva è data dall’insieme delle manifestazioni economicamente rilevanti riferite ad una persona ed è influenzata da innumerevoli arricchimenti, impoverimenti, consumi, investimenti, possesso di beni patrimoniali; in ogni caso non è possibile fare un’elencazione tassativa degli indici di capacità contributiva. Il fatto espressivo di capacità contributiva per eccellenza è il reddito. Misurare in modo preciso la capacità contributiva globale è praticamente impossibile: tutti i sistemi sottopongono a tassazione manifestazioni determinate di capacità economica, ma molte di esse sfuggono alla individuazione ed alla determinazione diretta ed indiretta; per tale motivo si utilizzano molteplici criteri di imposizione forfetaria o forme di presunzione per l’individuazione del reddito stesso. La Corte Cost., con sentenza, n. 283/87, ha dichiarato legittimo l’utilizzo di tali strumenti, purchè sia salvaguardata la possibilità di fornire la prova contraria . Attualmente si assiste ad una modifica del principio e della nozione di capacità contributiva, che mostra una profonda incertezza; ci si chiede, infatti, se sia possibile annoverare fra gli indici di capacità contributiva anche parametri connessi con il diverso status sociale dei vari contribuenti, tali da giustificare trattamenti fiscali differenziati. Occorre riflettere se ed entro quali limiti il legislatore possa esercitare il proprio potere di differenziazione del prelievo tributario a carico dei diversi settori produttivi senza recidere la correlazione (costituzionalmente imposta) tra prestazione tributaria e capacità contributiva. Si tratta di un tema estremamente attuale, tanto sotto il profilo prettamente costituzionalistico quanto, soprattutto, sotto quello politico (in senso lato).


Conclusione?
La conclusione è lampante. Se la legge attuale non tiene conto di tutto questo, io cittadina e lavoratrice autonoma ho il diritto ed il dovere di ribellarmi e di rifiutarmi di pagare le tasse che continuano arrivare (soprattutto in termini di contributi Inps che per la gestione separata sono quelli che incidono di più) come se niente fosse successo. Perchè se la tassazione che lo Stato applica su di me, paziente oncologica sotto controllo ed a rischio per 5 anni (lo dice la Sanità questo), non tiene conto del mio attuale stato, beh allora, sta facendo qualcosa di anticostituzionale a meno che l'articolo 53 della Costituzione non valga un fico secco.....
E la battaglia per il diritto dei lavoratori autonomi ad una malattia dignitosa, prosegue......

Guarda la mia Videodichiarazione

3 commenti:

  1. La conclusione è anche che è inutile, nonché impossibile, combattere il sistema dal suo interno...

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    1. se nessuno si ribella niente cambierà mai! Troppo facile dire che è inutile....

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  2. Forse sì, non sò. Sicuramente io non posso non provarci, ne ho bisogno per stare meglio io, da dentro, in primis

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