
Tra i vari aspetti presi in considerazione dalla risoluzione ho estrapolato alcuni seguenti punti particolamente correlati alla problematica del lavoratore autonomo che si ammala e soprattutto sulle esigenze della donna libera professionista:
A. considerando che l'accesso alla sicurezza sociale è un diritto fondamentale che, conformemente al diritto dell'UE, alle leggi e prassi nazionali, è parte integrante del modello sociale europeo; che l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) ha adottato raccomandazioni sui sistemi nazionali di sicurezza sociale di base, allo scopo di garantire il diritto fondamentale di ognuno alla sicurezza sociale e a un decoroso livello di vita;
F. considerando che la maggior parte dei modelli tradizionali di protezione sociale, in particolare i sistemi di sicurezza sociale e del diritto del lavoro, sono concepiti per garantire i diritti sociali e del lavoro dei lavoratori dipendenti, per cui vi è il rischio che con il cambiamento della natura dell'impiego e con l'aumento del numero dei lavoratori autonomi, le nuove categorie di lavoratori possano beneficiare di una minore protezione sociale;
F. considerando che la maggior parte dei modelli tradizionali di protezione sociale, in particolare i sistemi di sicurezza sociale e del diritto del lavoro, sono concepiti per garantire i diritti sociali e del lavoro dei lavoratori dipendenti, per cui vi è il rischio che con il cambiamento della natura dell'impiego e con l'aumento del numero dei lavoratori autonomi, le nuove categorie di lavoratori possano beneficiare di una minore protezione sociale;
G. considerando che le donne che scelgono di diventare imprenditrici adducono, in misura maggiore rispetto agli uomini, come motivazione principale alla base della loro decisione un migliore equilibrio tra vita professionale e privata e/o la necessità economica;
H. considerando che le lavoratrici autonome sono una minoranza tra i lavoratori autonomi, ma hanno maggiore probabilità di piombare nella povertà;
I. considerando che la mancanza di accesso dei lavoratori autonomi a diritti pensionistici, congedi di malattia, ferie retribuite e altre forme di sicurezza sociale adeguati acuisce il divario retributivo di genere delle lavoratrici autonome, in particolare dopo il pensionamento;
J. considerando che un numero crescente di lavoratori autonomi o di lavoratori con scarso lavoro o lavoro remunerato a livelli molto bassi, in particolare le donne, si trovano al di sotto della soglia della povertà, ma non figurano ufficialmente come disoccupati;
P. considerando che nel 2012 il lavoro autonomo rappresentava oltre il 15% dell'occupazione totale dell'UE che però non è, in molti casi, l'opzione preferita dagli interessati, ma piuttosto una necessità dovuta alla mancanza di altre opportunità lavorative o di regimi lavorativi sufficientemente flessibili che permettano di conciliare lavoro e attività di assistenza; che, in molti Stati membri, per i lavoratori autonomi è difficile maturare diritti pensionistici sufficienti, il che incrementa il rischio futuro di povertà degli interessati; che i lavoratori autonomi economicamente dipendenti raramente sono organizzati in sindacati o da essi rappresentati, nonostante la maggiore probabilità di essere oggetto di abusi in relazione all'orario di lavoro o di altro tipo;
La sicurezza sociale dei lavoratori autonomi
25. sottolinea che il lavoro autonomo deve assolutamente essere riconosciuto come forma di lavoro in grado di favorire la creazione di posti di lavoro e la riduzione della disoccupazione, e che la sua espansione dovrebbe essere accompagnata da adeguate misure di protezione sociale dei lavoratori autonomi, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale degli Stati membri;
26. invita gli Stati membri ad agevolare la conciliazione del lavoro e delle responsabilità familiari, offrendo ai lavoratori flessibilità per quanto concerne gli orari e il posto di lavoro, onde evitare che essi non abbiano altra possibilità di flessibilità se non il ricorso al lavoro autonomo parasubordinato;
32. invita gli Stati membri a sviluppare se necessario la protezione sociale in materia di pensionamento, disabilità, congedo di maternità/paternità e disoccupazione affinché le disposizioni in materia di protezione sociale dei lavoratori dipendenti siano meglio adattate alle loro esigenze;
33. invita gli Stati membri a promuovere e a sostenere le assicurazioni di categoria per gli infortuni e le malattie professionali; invita inoltre gli Stati membri a garantire ai lavoratori autonomi l'accesso alle assicurazioni e ai regimi pensionistici collettivi e fondati sulla solidarietà;
34. invita gli Stati membri a mettere a disposizione di tutti i cittadini informazioni relative ai loro diritti alla protezione sociale e a fornire inoltre a chi desidera acquisire lo status di lavoratore autonomo opportune informazioni in merito ai cambiamenti della protezione sociale e del diritto del lavoro loro applicabile derivanti dalla modifica della loro posizione, nonché ai cambiamenti riguardo ad altri diritti e obblighi connessi alla loro attività economica; chiede inoltre che i lavoratori autonomi e mobili siano informati dei loro diritti e doveri in caso di emigrazione, immigrazione e attività transfrontaliera;
35. invita gli Stati membri e la Commissione a coinvolgere le parti sociali, in conformità con le pratiche nazionali, in un processo di sviluppo e ammodernamento della protezione sociale e a sviluppare il dialogo sociale a livello UE e nazionale; invita inoltre le parti sociali ad aggiungere all'ordine del giorno le questioni legate ai diritti del lavoro e alla protezione sociale dei lavoratori autonomi, al fine di introdurre adeguate disposizioni quadro in materia di protezione sociale dei lavoratori autonomi, basate sulla reciprocità e sul principio di non discriminazione, e a valutare se e in che modo i lavoratori autonomi debbano essere inclusi nella contrattazione collettiva, prevedendo strategie specifiche su come includere le istanze dei lavoratori autonomi, qualora la legge nazionale non ne preveda la rappresentanza sindacale; incoraggia le parti sociali, i sindacati e le associazioni professionali, a scambiarsi buone pratiche sui servizi forniti ai lavoratori autonomi, sulla lotta contro il lavoro autonomo fittizio e sull'organizzazione dei lavoratori autonomi che lavorano in proprio;
H. considerando che le lavoratrici autonome sono una minoranza tra i lavoratori autonomi, ma hanno maggiore probabilità di piombare nella povertà;
I. considerando che la mancanza di accesso dei lavoratori autonomi a diritti pensionistici, congedi di malattia, ferie retribuite e altre forme di sicurezza sociale adeguati acuisce il divario retributivo di genere delle lavoratrici autonome, in particolare dopo il pensionamento;
J. considerando che un numero crescente di lavoratori autonomi o di lavoratori con scarso lavoro o lavoro remunerato a livelli molto bassi, in particolare le donne, si trovano al di sotto della soglia della povertà, ma non figurano ufficialmente come disoccupati;
P. considerando che nel 2012 il lavoro autonomo rappresentava oltre il 15% dell'occupazione totale dell'UE che però non è, in molti casi, l'opzione preferita dagli interessati, ma piuttosto una necessità dovuta alla mancanza di altre opportunità lavorative o di regimi lavorativi sufficientemente flessibili che permettano di conciliare lavoro e attività di assistenza; che, in molti Stati membri, per i lavoratori autonomi è difficile maturare diritti pensionistici sufficienti, il che incrementa il rischio futuro di povertà degli interessati; che i lavoratori autonomi economicamente dipendenti raramente sono organizzati in sindacati o da essi rappresentati, nonostante la maggiore probabilità di essere oggetto di abusi in relazione all'orario di lavoro o di altro tipo;
La sicurezza sociale dei lavoratori autonomi
25. sottolinea che il lavoro autonomo deve assolutamente essere riconosciuto come forma di lavoro in grado di favorire la creazione di posti di lavoro e la riduzione della disoccupazione, e che la sua espansione dovrebbe essere accompagnata da adeguate misure di protezione sociale dei lavoratori autonomi, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale degli Stati membri;
26. invita gli Stati membri ad agevolare la conciliazione del lavoro e delle responsabilità familiari, offrendo ai lavoratori flessibilità per quanto concerne gli orari e il posto di lavoro, onde evitare che essi non abbiano altra possibilità di flessibilità se non il ricorso al lavoro autonomo parasubordinato;
32. invita gli Stati membri a sviluppare se necessario la protezione sociale in materia di pensionamento, disabilità, congedo di maternità/paternità e disoccupazione affinché le disposizioni in materia di protezione sociale dei lavoratori dipendenti siano meglio adattate alle loro esigenze;
33. invita gli Stati membri a promuovere e a sostenere le assicurazioni di categoria per gli infortuni e le malattie professionali; invita inoltre gli Stati membri a garantire ai lavoratori autonomi l'accesso alle assicurazioni e ai regimi pensionistici collettivi e fondati sulla solidarietà;
34. invita gli Stati membri a mettere a disposizione di tutti i cittadini informazioni relative ai loro diritti alla protezione sociale e a fornire inoltre a chi desidera acquisire lo status di lavoratore autonomo opportune informazioni in merito ai cambiamenti della protezione sociale e del diritto del lavoro loro applicabile derivanti dalla modifica della loro posizione, nonché ai cambiamenti riguardo ad altri diritti e obblighi connessi alla loro attività economica; chiede inoltre che i lavoratori autonomi e mobili siano informati dei loro diritti e doveri in caso di emigrazione, immigrazione e attività transfrontaliera;
35. invita gli Stati membri e la Commissione a coinvolgere le parti sociali, in conformità con le pratiche nazionali, in un processo di sviluppo e ammodernamento della protezione sociale e a sviluppare il dialogo sociale a livello UE e nazionale; invita inoltre le parti sociali ad aggiungere all'ordine del giorno le questioni legate ai diritti del lavoro e alla protezione sociale dei lavoratori autonomi, al fine di introdurre adeguate disposizioni quadro in materia di protezione sociale dei lavoratori autonomi, basate sulla reciprocità e sul principio di non discriminazione, e a valutare se e in che modo i lavoratori autonomi debbano essere inclusi nella contrattazione collettiva, prevedendo strategie specifiche su come includere le istanze dei lavoratori autonomi, qualora la legge nazionale non ne preveda la rappresentanza sindacale; incoraggia le parti sociali, i sindacati e le associazioni professionali, a scambiarsi buone pratiche sui servizi forniti ai lavoratori autonomi, sulla lotta contro il lavoro autonomo fittizio e sull'organizzazione dei lavoratori autonomi che lavorano in proprio;
grazie per quello che scrivi, non mollare, abbiamo bisogno di gente come te! Auguri!
RispondiEliminase hai bisogno io sono pronta a scendere in piazza!!!
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