lunedì 25 gennaio 2016

Proposta di legge per il lavoro autonomo e..... la malattia

I 2 anni di battaglia per la tutela della malattia grave dei lavoratori autonomi hanno portato un bel pò di movimento a livello legislativo.  Segnalo anche la Proposta di Legge della deputata Pd Chiara Gribaudo (ed altri) "Disposizioni per la tutela e la promozione del lavoro autonomo" n.3364 promossa dall'On. Gribaudo del PD e da altri depositata ad ottobre 2015.

Afrodite K ha già parlato della Proposta di Legge della deputata M5S Tiziana Ciprini, di quella del deputato PD Vincenzo D'Arienzo e del testo dello Statuto dei lavoratori autonomi collegato alla legge di stabilità 2016 che sta arrivando al Consiglio dei Ministri.

La proposta di legge 3364 della Gribaudo contiene, nell'articolo 5, interessanti richieste riferite alla malattia (collegate a alcune delle richieste contenute nella Petizione "Diritti e tutela per i lavoratori autonomi che si ammalano" evidenziate in grassetto):

1. Ai lavoratori autonomi di cui all'articolo 1, in caso di patologie gravi che richiedono terapie salvavita o altre terapie ad esse assimilabili, cui consegua l'interruzione forzata dall'attività, è riconosciuta una sospensione dei versamenti fiscali e previdenziali per la durata della malattia, fino a un massimo di venti mesi. I periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici delle malattie oncologiche sono equiparati alla degenza ospedaliera.
2. L'importo soggetto alla sospensione di cui al comma 1 è corrisposto dal lavoratore al termine del periodo di sospensione, in forma rateizzata.
3. Ai fini dell'applicazione degli studi di settore l'interruzione forzata dell'attività di cui al comma 1 per un periodo superiore a tre mesi nell'anno solare si considerare come periodo di non normale svolgimento dell'attività ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera c), della legge 8
maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni.
4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione della sospensione degli versamenti fiscali e previdenziali, nonché le modalità di rateizzazione di cui al presente articolo. 


Nessun commento:

Posta un commento

Stai commentando come utente anonimo o con il tuo account Google. Consulta la Privacy Policy