lunedì 29 febbraio 2016

Abolizione della reperibilità in caso di malattie gravi per tutti i lavoratori. Tranne gli autonomi...

In caso di patologia il lavoratore che usufruisce di un'indennità di malattia domiciliare ha il dovere di rendersi reperibile per la visita fiscale dell'Inps in alcune fasce apposite (lavoratori pubblici 9-13 e 15-18; privati ed autonomi della GS 10-12 e 17-19). Se tali orari non vengono rispettati ed il lavoratore esce di casa e risulta assente dal domicilio comunicato all'inizio della malattia può incorrere a sanzioni e/o provvedimenti disciplinari se non giustifica mediante prove certe e documentabili il motivo della sua assenza durante tali orari. Tutto questo ha sempre creato notevoli problemi in caso di patologie gravi e malattie oncologiche tanto che, negli ultimi anni, ci sono state importanti modifiche legislative, segno di grande civiltà e buon senso. Naturalmente, non per i lavoratori autonomi, per i quali evidentemente l'art.38 della Costituzione, non vale.......

Riportiamo uno stralcio significativo dell'articolo "Esenzione fasce di reperibilità per patologie gravi" scritto da Elisabetta Iannelli e Fabiola Silvaggi nel Bollettino ADAPT che descrive bene la questione e sottolinea il divario iniquo esistente tra lavoratori dipendenti e partite iva.

Una delle conquiste riguarda l’abrogazione delle fasce di reperibilità per i malati cronici: Già nel 2009, la FAVO ottenne dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, la circolare 1/2009 e il successivo DM 206/2009 contenenti chiarimenti  sulle fasce di reperibilità in caso di malattia per i malati oncologici e indicazioni incentivanti l’utilizzo degli strumenti di flessibilità delle prestazioni di lavoro (part-time e telelavoro), al fine di favorire il recupero ed il reinserimento dei lavoratori colpiti da malattie, soprattutto se gravi, e di ridurre al minimo la emarginazione  dal ciclo produttivo durante il periodo di cura della patologia. In particolare, era stato chiarito che i lavoratori pubblici affetti da malattie gravi che richiedono terapie salvavita o affetti da stati patologici connessi all’invalidità riconosciuta, sono esonerati dall’obbligo di reperibilità per la visita fiscale. Tali provvedimenti, però, risolvevano solo in parte i problemi causati da una sorta di “detenzione domiciliare” ingiustificata e dannosa, poiché riguardavano solo i dipendenti pubblici, creando una nuova ingiustificata disparità di trattamento fra diversi tipi di  lavoro: autonomo, subordinato pubblico, subordinato  privato.
Dopo sette anni, finalmente, il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero della Salute (Integrazioni e modificazioni al decreto 15 luglio 1986, concernente le visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell’ Istituto nazionale della previdenza sociale (DM 11-1-2016 in GU Serie Generale n.16 del 21-1-2016) ha eliminato  la discriminazione  tra dipendenti pubblici e privati affetti da patologie gravi nella previsione dei casi di esclusione dalla reperibilità.
La nuova disposizione disciplina l’esenzione dalle fasce di reperibilità per i lavoratori privati affetti da malattie gravi che richiedono terapie salvavita o affetti da stati patologici connessi all’invalidità riconosciuta (con invalidità civile superiore al 67%).
Rimane però il problema dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS che continuano a dover rispettare le fasce di reperibilità in caso di visite fiscali per l’accertamento della loro malattia.
L’esigenza di certificazione della malattia potrebbe essere soddisfatta, anche per i lavoratori autonomi affetti da patologie gravi, con le certificazioni mediche che il lavoratore  produce nel momento in cui giustifica, l’impossibilità temporanea della prestazione lavorativa o con l’accertamento dell’invalidità.
L’abrogazione delle fasce di reperibilità dei dipendenti privati affetti da patologie gravi  ha risolto solo parzialmente, l’evidente, quanto ingiustificata, differenza di trattamento tra lavoratori pubblici e privati, poiché non tiene conto della recente evoluzione del mercato del lavoro in cui si è registrata una diffusa diversificazione di rapporti di lavoro atipici e una sempre maggiore diffusione del lavoro autonomo. Ragioni di equità imporrebbero di estendere a queste posizioni le tutele e protezioni previste per i lavoratori dipendenti pubblici e privati.

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