In caso di patologia il lavoratore che usufruisce di un'indennità di malattia domiciliare ha il dovere di rendersi reperibile per la visita fiscale dell'Inps in alcune fasce apposite (lavoratori pubblici 9-13 e 15-18; privati ed autonomi della GS 10-12 e 17-19). Se tali orari non vengono rispettati ed il lavoratore esce di casa e risulta assente dal domicilio comunicato all'inizio della malattia può incorrere a sanzioni e/o provvedimenti disciplinari se non giustifica mediante prove certe e documentabili il motivo della sua assenza durante tali orari. Tutto questo ha sempre creato notevoli problemi in caso di patologie gravi e malattie oncologiche tanto che, negli ultimi anni, ci sono state importanti modifiche legislative, segno di grande civiltà e buon senso. Naturalmente, non per i lavoratori autonomi, per i quali evidentemente l'art.38 della Costituzione, non vale.......
Riportiamo uno stralcio significativo dell'articolo "Esenzione fasce di reperibilità per patologie gravi" scritto da Elisabetta Iannelli e Fabiola Silvaggi nel Bollettino ADAPT che descrive bene la questione e sottolinea il divario iniquo esistente tra lavoratori dipendenti e partite iva.
Una delle conquiste riguarda l’abrogazione delle fasce di reperibilità per i malati cronici: Già nel 2009, la FAVO ottenne dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, la circolare 1/2009 e il successivo DM 206/2009 contenenti chiarimenti sulle fasce di reperibilità in caso di malattia per i malati oncologici e indicazioni incentivanti l’utilizzo degli strumenti di flessibilità delle prestazioni di lavoro (part-time e telelavoro), al fine di favorire il recupero ed il reinserimento dei lavoratori colpiti da malattie, soprattutto se gravi, e di ridurre al minimo la emarginazione dal ciclo produttivo durante il periodo di cura della patologia. In particolare, era stato chiarito che i lavoratori pubblici affetti da malattie gravi che richiedono terapie salvavita o affetti da stati patologici connessi all’invalidità riconosciuta, sono esonerati dall’obbligo di reperibilità per la visita fiscale. Tali provvedimenti, però, risolvevano solo in parte i problemi causati da una sorta di “detenzione domiciliare” ingiustificata e dannosa, poiché riguardavano solo i dipendenti pubblici, creando una nuova ingiustificata disparità di trattamento fra diversi tipi di lavoro: autonomo, subordinato pubblico, subordinato privato.
Dopo sette anni, finalmente, il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero della Salute (Integrazioni e modificazioni al decreto 15 luglio 1986, concernente le visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell’ Istituto nazionale della previdenza sociale (DM 11-1-2016 in GU Serie Generale n.16 del 21-1-2016) ha eliminato la discriminazione tra dipendenti pubblici e privati affetti da patologie gravi nella previsione dei casi di esclusione dalla reperibilità.
La nuova disposizione disciplina l’esenzione dalle fasce di reperibilità per i lavoratori privati affetti da malattie gravi che richiedono terapie salvavita o affetti da stati patologici connessi all’invalidità riconosciuta (con invalidità civile superiore al 67%).
Rimane però il problema dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS che continuano a dover rispettare le fasce di reperibilità in caso di visite fiscali per l’accertamento della loro malattia.
L’esigenza di certificazione della malattia potrebbe essere soddisfatta, anche per i lavoratori autonomi affetti da patologie gravi, con le certificazioni mediche che il lavoratore produce nel momento in cui giustifica, l’impossibilità temporanea della prestazione lavorativa o con l’accertamento dell’invalidità.
L’abrogazione delle fasce di reperibilità dei dipendenti privati affetti da patologie gravi ha risolto solo parzialmente, l’evidente, quanto ingiustificata, differenza di trattamento tra lavoratori pubblici e privati, poiché non tiene conto della recente evoluzione del mercato del lavoro in cui si è registrata una diffusa diversificazione di rapporti di lavoro atipici e una sempre maggiore diffusione del lavoro autonomo. Ragioni di equità imporrebbero di estendere a queste posizioni le tutele e protezioni previste per i lavoratori dipendenti pubblici e privati.
Dopo sette anni, finalmente, il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero della Salute (Integrazioni e modificazioni al decreto 15 luglio 1986, concernente le visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell’ Istituto nazionale della previdenza sociale (DM 11-1-2016 in GU Serie Generale n.16 del 21-1-2016) ha eliminato la discriminazione tra dipendenti pubblici e privati affetti da patologie gravi nella previsione dei casi di esclusione dalla reperibilità.
La nuova disposizione disciplina l’esenzione dalle fasce di reperibilità per i lavoratori privati affetti da malattie gravi che richiedono terapie salvavita o affetti da stati patologici connessi all’invalidità riconosciuta (con invalidità civile superiore al 67%).
Rimane però il problema dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS che continuano a dover rispettare le fasce di reperibilità in caso di visite fiscali per l’accertamento della loro malattia.
L’esigenza di certificazione della malattia potrebbe essere soddisfatta, anche per i lavoratori autonomi affetti da patologie gravi, con le certificazioni mediche che il lavoratore produce nel momento in cui giustifica, l’impossibilità temporanea della prestazione lavorativa o con l’accertamento dell’invalidità.
L’abrogazione delle fasce di reperibilità dei dipendenti privati affetti da patologie gravi ha risolto solo parzialmente, l’evidente, quanto ingiustificata, differenza di trattamento tra lavoratori pubblici e privati, poiché non tiene conto della recente evoluzione del mercato del lavoro in cui si è registrata una diffusa diversificazione di rapporti di lavoro atipici e una sempre maggiore diffusione del lavoro autonomo. Ragioni di equità imporrebbero di estendere a queste posizioni le tutele e protezioni previste per i lavoratori dipendenti pubblici e privati.
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