Così recita l'articolo 2110 del Codice Civile (LIBRO QUINTO - Del lavoro → Titolo II - Del lavoro nell'impresa (artt.
2082-2221) → Capo I - Dell'impresa in generale → Sezione III - Del
rapporto di lavoro): "In caso di infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio.....
...., se la legge [o le norme corporative] (1) non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un'indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali [dalle norme corporative] (1), dagli usi o secondo equità [38 Cost.]"
...., se la legge [o le norme corporative] (1) non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un'indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali [dalle norme corporative] (1), dagli usi o secondo equità [38 Cost.]"
(1) Il r.d.l. 9-8-1943, n. 721 ha soppresso l’ordinamento corporativo. Il d.lgs.lgt. 23-11-1944, n. 369 ha successivamente soppresso le organizzazioni sindacali fasciste. L’art. 43 del d.lgs.lgt. 23-11-1944, n. 369 (che ha soppresso le organizzazioni sindacali fasciste) ha disposto che restano in vigore le norme corporative di disciplina dei contratti collettivi ed individuali di lavoro che non siano state modificate e che siano, altresì, compatibili con le successive norme repubblicane e con la stessa Costituzione. Di fatto, l’ambito attuale di operatività delle norme corporative si riduce a quelle categorie di lavoratori che non siano tutelate da contratti collettivi di lavoro di diritto comune o perché non iscritti ad associazioni sindacali o perché ad essi non sia stato legislativamente estesa l’efficacia degli stessi.
Mah..., chiedetelo a qualsiasi lavoratore autonomo se si sente tutelato in caso di malattia.......
Mah..., chiedetelo a qualsiasi lavoratore autonomo se si sente tutelato in caso di malattia.......
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