Ve la ricordate la domanda che l'architetto Massimiliano Minarelli a posto all'On. Di Maio del M5S durante la trasmissione Matrix del 17 febbraio 2016? "Ma dopo un gran parlare in trasmissioni televisive e radiofoniche, dopo
approfondimenti ed articoli di giornale, che fine a fatto il Disegno di
Legge sul Lavoro Autonomo?" A noi lavoratori autonomi interessa parecchio, soprattutto a tutte quelle partite iva che hanno avuto la sfortuna di ammalarsi gravemente o che lo faranno in futuro. Già, perchè in quella bozza è presente una parte importante dedicata alla tutela della malattia.
Come evidenzia "Inarcassa Insostenibile" nel suo articolo da cui estrapolo le seguenti riflessioni, la domanda è proprio azzeccatissima.
Precisiamo intanto che non si tratta di un testo di legge che deve essere approvato o meno per entrare in vigore, bensì di una proposta che dovrà diventare prima testo di legge da sottoporre ai dovuti emendamenti e discussioni nelle aule parlamentari ed infine, una volta approvati questi ultimi, legge vera e propria.
Il percorso che porta un “Disegno di Legge” a diventare Legge è lungo e difficile, fatto di commissioni, analisi, audizioni, discussioni, rinvii, tanto che non è raro che molte proposte si perdano nei meandri dell’iter istituzionale.
Pertanto è importante seguire lo stato dell’iter legislativo del DDL e le discussioni che ne scaturiscono in sede istituzionale.
Il Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica dal titolo “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato” è stato presentato dal Ministro del lavoro Gianni Poletti ed è entrato nell’iter di formazione della Legge come Atto del Senato n. 2233 in esame alla Commissione Permanente Lavoro e Previdenza Sociale del Senato dal 8 febbraio 2016.
Dopo un primo mese di silenzio, la Commissione Lavoro del Senato presieduta dal Sen. Sacconi ha proceduto a collegare il DDL di Poletti con un altro DDL a firma dello stesso Sacconi “Adattamento negoziale delle modalità di lavoro agile nella quarta rivoluzione industriale” (Atto del Senato n. 2229), che va a disciplinare il lavoro sia autonomo che subordinato in modalità agile e quindi si ricollega al CAPO II del A.S.2233.
Precisiamo intanto che non si tratta di un testo di legge che deve essere approvato o meno per entrare in vigore, bensì di una proposta che dovrà diventare prima testo di legge da sottoporre ai dovuti emendamenti e discussioni nelle aule parlamentari ed infine, una volta approvati questi ultimi, legge vera e propria.
Il percorso che porta un “Disegno di Legge” a diventare Legge è lungo e difficile, fatto di commissioni, analisi, audizioni, discussioni, rinvii, tanto che non è raro che molte proposte si perdano nei meandri dell’iter istituzionale.
Pertanto è importante seguire lo stato dell’iter legislativo del DDL e le discussioni che ne scaturiscono in sede istituzionale.
Il Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica dal titolo “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato” è stato presentato dal Ministro del lavoro Gianni Poletti ed è entrato nell’iter di formazione della Legge come Atto del Senato n. 2233 in esame alla Commissione Permanente Lavoro e Previdenza Sociale del Senato dal 8 febbraio 2016.
Dopo un primo mese di silenzio, la Commissione Lavoro del Senato presieduta dal Sen. Sacconi ha proceduto a collegare il DDL di Poletti con un altro DDL a firma dello stesso Sacconi “Adattamento negoziale delle modalità di lavoro agile nella quarta rivoluzione industriale” (Atto del Senato n. 2229), che va a disciplinare il lavoro sia autonomo che subordinato in modalità agile e quindi si ricollega al CAPO II del A.S.2233.
dal 1 marzo al 16 marzo la Commissione si è riunita sette volte, in ben due sedute giornaliere, per acquisire pareri di altre commissioni parlamentari e svolgere le audizioni delle associazioni di categoria.
E’ interessante notare quanto delicata sia la posizione delle future leggi italiane, visto che dopo valutazioni tecnico-amministrative in sede di scrittura e parere della commissione Bilancio, dopo essere stato annunciato dibattuto e divulgato tra i media, il DDL 2233 rischiava di naufragare prima ancora di iniziare il suo viaggio per il mancato rispetto dei termini di presentazione come collegato alla Legge di Stabilità 2016. Salvato dal presidente del Senato è poi passato di nuovo al vaglio della commissione Bilancio in quanto il testo si espone a rischi sulla copertura finanziaria riguardante gli articoli relativi alle tutele. A tal proposito il viceministro Morando si è riservato di fornire le relative risposte e specificazioni.
Fino al 17 marzo 2016 sono state acquisite le memorie di organizzazioni sindacali, di associazioni industriali e di associazioni di tipo professionale. Ogni associazione ha espresso dubbi e proposte di modifica, a volte anche in contrasto l’una con l’altra, su aspetti di merito e di principio relativi all’articolato del DDL.
Afrodite K si è spulciata tutte le memorie scritte rilasciate dalle associazioni andando ad estrapolare i passi relativi alle tutele relative alla malattia. Ecco come la pensano.....
CISL: "Per quanto riguarda i rapporti con il committente è fondamentale l’inserimento, come richiesto dalla Cisl in altre occasioni, di alcune tutele già previste per i contratti a progetto, sia per le collaborazioni coordinate e continuative che per le Partite Iva, come la sospensione contrattuale in caso di malattia e infortunio, l’obbligo della forma scritta e i divieti di modifiche unilaterali al contratto. Va chiarito però quale sia il rito applicabile alle controversie relative ai rapporti di lavoro autonomo...... Per quanto concerne le tutele assistenziali per gli iscritti alla Gestione Separata, rileviamo che quanto inserito nel testo (artt.8,9,10,11) possa ritenersi un passo avanti per il mondo del lavoro autonomo, ma è ancora insufficiente. La CISL crede che i lavoratori autonomi che scelgono di sviluppare la propria attività siano un valore per questo Paese, e che pertanto sia necessario sostenere il loro percorso lavorativo attraverso un welfare mirato e coraggioso, che li sostenga anche nei periodi di non lavoro. In questa ottica, nei periodi in cui, per motivi legati a malattia ed infortunio di lunga durata, l’autonomo non possa lavorare, è necessario inserire tutele effettive che non possono limitarsi alla sospensione del pagamento e ad una successiva rateizzazione dei contributi da versare; al contrario riteniamo che per i casi di lunga degenza giustificata i versamenti debbano essere effettivamente interrotti e vadano riconosciuti come contributi figurativi. Per quanto concerne l’indennità di malattia, chiediamo che, come accade per tutti i lavoratori che hanno un rapporto di lavoro subordinato, venga riconosciuto il pagamento già dal terzo giorno e non dal quarto come succede oggi. Positiva invece l’equiparazione dei periodi relativi a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche alla degenza ospedaliera, cosa che consentirà di fruire dell’indennità di malattia spettante in caso di degenza ospedaliera, superiore a quella prevista in caso di malattia domiciliare"
CGIL: "si richiede l’estensione a tutte gli eventi morbosi che determinano una impossibilità oggettiva e prolungata a svolgere l’attività lavorativa; In merito alle tutele in caso di malattia si richiede che le indennità attualmente previste per la malattia ospedaliera siano portate, agendo sulle percentuali riconosciute in forza della contribuzione versata al 12%, 16%,20%. Per la malattia domiciliare chiediamo che la relativa indennità sia pari a quella prevista per il ricovero ospedaliero e che la stessa venga riconosciuta dall’Inps a partire dal 1° giorno di malattia"
UIL: "Troviamo apprezzabile l’estensione di diritti e tutele alle donne e uomini che svolgono attività di collaborazione. Ma la domanda è scontata: “chi paga” l’estensione delle tutele? Il welfare e la protezione sociale sono caratterizzati da requisiti per noi sempre attuali: mutualità e assicurazione. Ciò significa che, come per il lavoro subordinato, le necessarie ed auspicabili tutele sono autofinanziate da imprese e lavoratori (pensioni, sanità, disoccupazione, maternità, malattia). Stessa caratteristica dovrebbero avere anche le tutele per i lavoratori autonomi, fuori dal perimetro degli Ordini che hanno un sistema di protezione a se stante. Questo potrebbe contribuire ad avviare un processo di convergenza “dei sistemi di protezione ociale” tra lavoratori autonomi, parasubordinati e dipendenti anche con un effetto positivo in termini contrasto alla evasione e elusione fiscale e previdenziale"
UGL Unione Generale del Lavoro: "...andrebbe specificato che il versamento dei contributi e dei premi maturati durante il periodo di sospensione dal pagamento per l'intera durata della malattia o dell'infortunio è senza interessi ed oneri aggiuntivi.... l'equiparazione della malattia oncologica alla degenza ospedaliera andrebbe estesa almeno alle malattie neurodegenerative ingravescenti"
Rete Imprese Italia: " ...oltre alla sospensione dei pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi proponiamo di inserire anche la sospensione del pagamento delle imposte.... proponiamo di estendere l'equiparazione alla degenza ospedaliera per tutti i periodidi malattia conseguenti a trattamenti terapeutici derivanti da forme di malattia grave certificata e non solo quelli riferiti a malattie oncologiche"
Inarcassa (Architetti) chiede che "l’equiparazione della degenza ospedaliera alle cure domiciliari per le malattie oncologiche sia estesa anche a tutte le malattie che portano ad un inabilità temporanea e la ridefinizione delle indennità di malattia relativa agli eventi più gravi e ostativi dell’attività lavorativa, su valori che siano effettivamente sostitutivi del reddito, usando come parametro il reddito percepito prima della malattia".
Il Colap (Coordinamento Libere Associazioni Professionali): "Le malattie lunghe e gravi oggi non solo solo quelle oncologiche , pertanto per evitare malati di serie A e B è necessario estendere la tutela a tutte le malattie gravi, lunghe e con trattamenti specifici costanti". Stessa cosa chiede Alta Partecipazione.
Acta (Associazione dei Freelance): "La norma che equipara alla degenza ospedaliera i periodi di degenza domiciliare dedicati a trattamenti terapeutici certificati si applica solo per le malattie oncologiche. Siamo molto soddisfatti di questa norma che è un esplicito riconoscimento ad una battaglia portata avanti da Acta con la sua socia Daniela Fregosi, ma chiediamo che sia applicata anche alle malattie gravi diverse da quelle oncologiche...... Nelle situazioni di malattia e con riferimento agli eventi più gravi e ostativi dell’attivitàlavorativa, ad integrazione di quanto già previsto dal DDL 2232, proponiamo: la ridefinizione delle indennità su valori che siano effettivamente sostitutivi delreddito (80% del reddito per la malattia ospedalizzata e 30% per quella domiciliare), usando come parametro il reddito percepito prima della malattia; la copertura di tali periodi con i versamenti di contributi pensionistici figurativi. Per favorire misure integrative del welfare si propone la deducibilità (sino ad un massimo di 500 euro) dei contributi versati dai professionisti a società di mutuo soccorso per servizi di sanità integrativa e antinfortunistica e per l'acquisto dei "voucher welfare" come previsti dalla norma della legge di stabilità per il nuovo welfare aziendale (sino ad un massimo di 2.000 euro, come per i dipendenti)".
Confprofessioni: "Quest’ultima novità riguarderà probabilmente tutti i professionisti che, pur dovendo interrompere la propria attività per ragioni di salute, sono comunque obbligati a versare i contributi minimi annuali imposti dalle Casse professionali (ad esempio, per l’ENPACL il contributo minimo obbligatorio è pari a 2.066 euro annuali, senza possibilità di sospensione per malattia; per la Cassa forense 2.800 euro, senza possibilità di sospensione)...... Le disposizioni sopra citate se non adeguatamente valutate, potrebbero comportare rilevanti problematiche applicative. A titolo esemplificativo, per far fronte ad adempimenti obbligatori (pagamento di F24, presentazione di ricorsi, memorie etc.) che dovrebbero essere effettuati dal professionista nei periodi di malattia o maternità che hanno determinato la sospensione della prestazione, ovvero per soddisfare esigenze impellenti, il cliente/committente sarebbe costretto a rivolgersi ad altro professionista, chiudendo definitivamente il rapporto precedente una volta trascorsi i 150 giorni con il solo obbligo del preavviso nell’ipotesi di rapporto continuativo. Riteniamo pertanto che tale disposizione vada espunta dal testo in quanto rappresenta una potenziale penalizzazione, non una tutela, per il professionista. Inoltre, sarebbe opportuno un chiarimento circa i versamenti contributivi dovuti dal lavoratore autonomo/professionista che, pur in caso di malattia certificata e prolungata per più di 60 giorni, rilasci fattura. A rigore, nei periodi di malattia dovrebbe esserci astensione dal lavoro ma il professionista potrebbe sempre sostenere, e a buon diritto, che la fattura si riferisse ad attività svolta in precedenza. Esprimiamo piena soddisfazione, infine, per l’equiparazione alla degenza ospedaliera dei periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche degli autonomi iscritti alla gestione separata, con il relativo ampliamento del periodo garantito e l’aumento dell’indennità economica. Riteniamo che possa essere estesa l'ipotesi ad ulteriori malattie particolarmente gravi (es malattie degenerative ed invalidanti)".
CISL: "Per quanto riguarda i rapporti con il committente è fondamentale l’inserimento, come richiesto dalla Cisl in altre occasioni, di alcune tutele già previste per i contratti a progetto, sia per le collaborazioni coordinate e continuative che per le Partite Iva, come la sospensione contrattuale in caso di malattia e infortunio, l’obbligo della forma scritta e i divieti di modifiche unilaterali al contratto. Va chiarito però quale sia il rito applicabile alle controversie relative ai rapporti di lavoro autonomo...... Per quanto concerne le tutele assistenziali per gli iscritti alla Gestione Separata, rileviamo che quanto inserito nel testo (artt.8,9,10,11) possa ritenersi un passo avanti per il mondo del lavoro autonomo, ma è ancora insufficiente. La CISL crede che i lavoratori autonomi che scelgono di sviluppare la propria attività siano un valore per questo Paese, e che pertanto sia necessario sostenere il loro percorso lavorativo attraverso un welfare mirato e coraggioso, che li sostenga anche nei periodi di non lavoro. In questa ottica, nei periodi in cui, per motivi legati a malattia ed infortunio di lunga durata, l’autonomo non possa lavorare, è necessario inserire tutele effettive che non possono limitarsi alla sospensione del pagamento e ad una successiva rateizzazione dei contributi da versare; al contrario riteniamo che per i casi di lunga degenza giustificata i versamenti debbano essere effettivamente interrotti e vadano riconosciuti come contributi figurativi. Per quanto concerne l’indennità di malattia, chiediamo che, come accade per tutti i lavoratori che hanno un rapporto di lavoro subordinato, venga riconosciuto il pagamento già dal terzo giorno e non dal quarto come succede oggi. Positiva invece l’equiparazione dei periodi relativi a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche alla degenza ospedaliera, cosa che consentirà di fruire dell’indennità di malattia spettante in caso di degenza ospedaliera, superiore a quella prevista in caso di malattia domiciliare"
CGIL: "si richiede l’estensione a tutte gli eventi morbosi che determinano una impossibilità oggettiva e prolungata a svolgere l’attività lavorativa; In merito alle tutele in caso di malattia si richiede che le indennità attualmente previste per la malattia ospedaliera siano portate, agendo sulle percentuali riconosciute in forza della contribuzione versata al 12%, 16%,20%. Per la malattia domiciliare chiediamo che la relativa indennità sia pari a quella prevista per il ricovero ospedaliero e che la stessa venga riconosciuta dall’Inps a partire dal 1° giorno di malattia"
UIL: "Troviamo apprezzabile l’estensione di diritti e tutele alle donne e uomini che svolgono attività di collaborazione. Ma la domanda è scontata: “chi paga” l’estensione delle tutele? Il welfare e la protezione sociale sono caratterizzati da requisiti per noi sempre attuali: mutualità e assicurazione. Ciò significa che, come per il lavoro subordinato, le necessarie ed auspicabili tutele sono autofinanziate da imprese e lavoratori (pensioni, sanità, disoccupazione, maternità, malattia). Stessa caratteristica dovrebbero avere anche le tutele per i lavoratori autonomi, fuori dal perimetro degli Ordini che hanno un sistema di protezione a se stante. Questo potrebbe contribuire ad avviare un processo di convergenza “dei sistemi di protezione ociale” tra lavoratori autonomi, parasubordinati e dipendenti anche con un effetto positivo in termini contrasto alla evasione e elusione fiscale e previdenziale"
UGL Unione Generale del Lavoro: "...andrebbe specificato che il versamento dei contributi e dei premi maturati durante il periodo di sospensione dal pagamento per l'intera durata della malattia o dell'infortunio è senza interessi ed oneri aggiuntivi.... l'equiparazione della malattia oncologica alla degenza ospedaliera andrebbe estesa almeno alle malattie neurodegenerative ingravescenti"
Rete Imprese Italia: " ...oltre alla sospensione dei pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi proponiamo di inserire anche la sospensione del pagamento delle imposte.... proponiamo di estendere l'equiparazione alla degenza ospedaliera per tutti i periodidi malattia conseguenti a trattamenti terapeutici derivanti da forme di malattia grave certificata e non solo quelli riferiti a malattie oncologiche"
Inarcassa (Architetti) chiede che "l’equiparazione della degenza ospedaliera alle cure domiciliari per le malattie oncologiche sia estesa anche a tutte le malattie che portano ad un inabilità temporanea e la ridefinizione delle indennità di malattia relativa agli eventi più gravi e ostativi dell’attività lavorativa, su valori che siano effettivamente sostitutivi del reddito, usando come parametro il reddito percepito prima della malattia".
Il Colap (Coordinamento Libere Associazioni Professionali): "Le malattie lunghe e gravi oggi non solo solo quelle oncologiche , pertanto per evitare malati di serie A e B è necessario estendere la tutela a tutte le malattie gravi, lunghe e con trattamenti specifici costanti". Stessa cosa chiede Alta Partecipazione.
Acta (Associazione dei Freelance): "La norma che equipara alla degenza ospedaliera i periodi di degenza domiciliare dedicati a trattamenti terapeutici certificati si applica solo per le malattie oncologiche. Siamo molto soddisfatti di questa norma che è un esplicito riconoscimento ad una battaglia portata avanti da Acta con la sua socia Daniela Fregosi, ma chiediamo che sia applicata anche alle malattie gravi diverse da quelle oncologiche...... Nelle situazioni di malattia e con riferimento agli eventi più gravi e ostativi dell’attivitàlavorativa, ad integrazione di quanto già previsto dal DDL 2232, proponiamo: la ridefinizione delle indennità su valori che siano effettivamente sostitutivi delreddito (80% del reddito per la malattia ospedalizzata e 30% per quella domiciliare), usando come parametro il reddito percepito prima della malattia; la copertura di tali periodi con i versamenti di contributi pensionistici figurativi. Per favorire misure integrative del welfare si propone la deducibilità (sino ad un massimo di 500 euro) dei contributi versati dai professionisti a società di mutuo soccorso per servizi di sanità integrativa e antinfortunistica e per l'acquisto dei "voucher welfare" come previsti dalla norma della legge di stabilità per il nuovo welfare aziendale (sino ad un massimo di 2.000 euro, come per i dipendenti)".
Confprofessioni: "Quest’ultima novità riguarderà probabilmente tutti i professionisti che, pur dovendo interrompere la propria attività per ragioni di salute, sono comunque obbligati a versare i contributi minimi annuali imposti dalle Casse professionali (ad esempio, per l’ENPACL il contributo minimo obbligatorio è pari a 2.066 euro annuali, senza possibilità di sospensione per malattia; per la Cassa forense 2.800 euro, senza possibilità di sospensione)...... Le disposizioni sopra citate se non adeguatamente valutate, potrebbero comportare rilevanti problematiche applicative. A titolo esemplificativo, per far fronte ad adempimenti obbligatori (pagamento di F24, presentazione di ricorsi, memorie etc.) che dovrebbero essere effettuati dal professionista nei periodi di malattia o maternità che hanno determinato la sospensione della prestazione, ovvero per soddisfare esigenze impellenti, il cliente/committente sarebbe costretto a rivolgersi ad altro professionista, chiudendo definitivamente il rapporto precedente una volta trascorsi i 150 giorni con il solo obbligo del preavviso nell’ipotesi di rapporto continuativo. Riteniamo pertanto che tale disposizione vada espunta dal testo in quanto rappresenta una potenziale penalizzazione, non una tutela, per il professionista. Inoltre, sarebbe opportuno un chiarimento circa i versamenti contributivi dovuti dal lavoratore autonomo/professionista che, pur in caso di malattia certificata e prolungata per più di 60 giorni, rilasci fattura. A rigore, nei periodi di malattia dovrebbe esserci astensione dal lavoro ma il professionista potrebbe sempre sostenere, e a buon diritto, che la fattura si riferisse ad attività svolta in precedenza. Esprimiamo piena soddisfazione, infine, per l’equiparazione alla degenza ospedaliera dei periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche degli autonomi iscritti alla gestione separata, con il relativo ampliamento del periodo garantito e l’aumento dell’indennità economica. Riteniamo che possa essere estesa l'ipotesi ad ulteriori malattie particolarmente gravi (es malattie degenerative ed invalidanti)".
CUP Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali: "In linea con la risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 sulla protezione sociale per tutti,compresi i lavoratori autonomi, si ritiene corretto adottare iniziative normative volte a prevedere le seguenti tutele in caso di malattiadel lavoratore autonomo (non solo di quello iscritto alla gestione separata INPS): sospensioneobblighi contributivi e fiscali, con esclusione dagli studi di settore nei casi di patologia grave, che impedisca la prosecuzione dell’attività per almeno sei mesi, con possibilità di ipotesi di rateazione agevolata delle somme contributive e fiscali dovute; riconoscimento di una indennità di malattia nei casi di patologia grave, testé menzionata.La norma dovrebbe estendersi ai professionisti in riferimento al primo comma dell’art.10 (malattia). Il comma 2 potrebbe essere attribuito anche alla Casse dei liberi professionisti, laddove prevede il differimento e la rateazione dei contributi dovuti per i periodi di malattia superiore a 60 giorni. In particolare sullePatologie oncologiche dei lavoratori autonomi, sarebbe opportuno prevedere che in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti i lavoratori autonomi, venga stabilito un aumento del periodo previsto per il riconoscimentodella indennità di malattia alle seguenti condizioni:1. I lavoratori autonomi devono aver versato almeno 1 mensilità di contributi alla gestione separata dell’INPS. 2. Essi non devono essere iscritti ad alcun’altra forma di gestione pensionistica.3. Non devono aver superato il 90% del massimale contributivo dell’anno precedente. 4. Le malattie domiciliari devono essere di durata pari o superiore ai 4 giorni per un massimo di 300 giorni nell’anno solare. 5. La degenza ospedaliera, invece, non può durare più di 250 giorni nell’arco dell’anno solare. Le casse, gli istituti e gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza in favore dei liberi professionisti dovrebbero prevedere analoga prestazione a favore dei propri iscritti".
In sintesi quindi occorre tenere attentamente d'occhio i seguenti aspetti:
In sintesi quindi occorre tenere attentamente d'occhio i seguenti aspetti:
- equiparazione malattie oncologie e malattie gravi;
- sospensione imposte oltre alla sospensione dei contributi previdenziali;
- rateizzazioni contributi/imposte senza oneri aggiuntivi;
- contributi figurativi per il periodo della malattia.
Ciao Afrodite K sono contento che tu abbia preso spunto dal nostro articolo, ma ti pregherei di citare per intero il nome della nostra associazione" Inarcassa Insostenibile".
RispondiEliminaGrazie
fatto!!
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