Ce li hanno fatti sudare rimandando più volte le date di scadenza nella presentazione, ma alla fine eccoli gli emendamenti allo Statuto dei lavoratori autonomi presentati in Commissione Lavoro al Senato. Afrodite K aveva promesso di tenerli d'occhio. In questo post troverete i link per andarveli a leggere tutti se avete tempo e pazienza altrimenti godetevi direttamente l'analisi proposta qui riguardante nello specifico gli emendamenti agli articoli che impattano sulla tutela della malattia dei lavoratori autonomi.
Ricordiamo innanzi tutto che il testo elaborato dal Consiglio dei Ministri e giunto al Senato (DDL 2233), pur rappresentando un enorme balzo avanti per le partite iva (tenendo conto dell'indifferenza legislativa totale riservata storicamente alle tutele dei lavoratori autonomi), nasce "zoppo" in quanto limita le disposizioni solo a certe categorie di lavoratori indipendenti (sono esclusi i piccoli imprenditori). Questo diventa particolarmente grave per la parte riguardante la tutela della malattia creando lavoratori autonomi di serie A e B di fronte alle patologie gravi come quelle oncologiche.
Afrodite K è andata a splulciarsi in questo torrido inizio d'estate (che fatica!!) tutti gli emendamenti presentati in riferimento ai seguenti 2 articoli dello Statuto (quelli che parlano della tutela della malattia):
Art.10 (Tutela della gravidanza, malattia e infortunio) 1. La gravidanza, la malattia e l'infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente non comportano l'estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare. 2. In caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento della attività lavorativa per oltre sessanta giorni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi è sospeso per l'intera durata della malattia o dell'infortunio fino ad un massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.
Art.11 (Disposizioni in materia di tutela contro la malattia) 1. Per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, sono equiparati alla degenza ospedaliera.
IMPORTANTE: Il comma 2 dell'art.10 e l'art.11 sono esattamente 2 delle richieste presenti nella Petizione "Diritti e tutela per i lavoratori autonomi che si ammalano" lanciata da Afrodite K a febbraio 2014 e firmata ad oggi da quasi 104.000 aderenti.
Eccoli gli emendamenti più interessanti (nei link trovate anche i nomi dei Senatori che li hanno proposti):
Viene chiesto di aggiungere alla fine del comma 1: "Per il medesimo periodo sono sospesi gli adempimenti obbligatori di carattere fiscale e amministrativo a carico del lavoratore" (fonte). E ci mancherebbe, meglio specificare perchè a prenderlo in tasca, per noi, è un baleno.
Molto interessante la sostituzione del comma 2 con "In caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento della attività lavorativa per oltre sessanta giorni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi è sospeso per l'intera durata della malattia o dell'infortunio e sono riconosciuti quali contributi figurativi" (fonte). In una botta sola toglie il limite dei 2 anni, riconosce i contributi figurativi (che i dipendenti hanno da una vita in caso di malattia) ed elimina l'obbligo di doverli comunque pagare frazionati al termine della malattia.
Viene chiesto di equiparare la gravidanza a rischio con la malattia e di estenderne quindi le relative tutele.
Utilissima la richiesta di aggiungere alla sospensione dei contributi anche la sospensione delle imposte e degli studi di settore presente anche qui, qui, qui, qui, qui.
Interessante la proposta di aggiungere l'Art.10bis (fonte) che prevede anche l'annosa questione della riduzione delle aliquote Inps per la Gestione Separata. Uno scandalo tutto italiano per il quali i fessi della GS sono quelli che pagano la % più alta rispetto ad altri lavoratori indipendenti iscritti ad altre casse come artigiani e commercianti, e non si capisce il perchè. Se si ammalano gravemente, quindi, lo prendono in tasca 2 volte.
Art.10bis (Esclusione dagli studi di settore e proroga del pagamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi. Riduzione delle aliquote contributive per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335)
1. I lavoratori di cui all'articolo 1, che rientrano nelle ipotesi previste dall'articolo 10, comma 2, della presente legge, non sono soggetti agli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, in relazione al periodo di tempo previsto dal medesimo articolo 10, comma 2. A tale fine essi sono tenuti a presentare idonea documentazione medica comprovante la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 10, comma 2, ai competenti uffici finanziari entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento nonché a comunicare entro il medesimo termine la cessazione delle condizioni legittimanti l'esenzione prevista dal presente comma.
2. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le malattie e le patologie che danno diritto alla sospensione dei termini di cui all'articolo 10, comma 2, nonché all'esenzione e alla proroga di cui al comma 1 del presente articolo. L'elenco delle malattie e delle patologie è aggiornato con cadenza triennale.
3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità e i termini per l'esenzione di cui al comma 1.
4. Al primo periodo del comma 79 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, le parole: ''al 32 per cento per l'anno 2017 e al 33 per cento a decorrere dall'anno 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''al 25 per cento per l'anno 2017 e al 24 per cento a decorrere dall'anno 2018''.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 4, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2017 e a 180 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2017 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti, a decorrere dal terzo mese successivo alla fine del periodo di proroga, a versare i contributi dovuti per tale periodo, con facoltà di rateizzazione degli stessi.
7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità e i termini per la rateizzazione degli importi dovuti ai sensi del comma 6».
Interessante anche una seconda versione dell'Art.10bis (fonte) che riguarda la cosiddetta sospensione dei termini:
(Sospensione dei termini in caso di ricovero ospedaliero o cure domiciliari per grave malattia, infortunio o intervento chirurgico)
1. In caso di ricovero ospedaliero del lavoratore di cui all'articolo l per grave malattia o infortunio o per intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportino l'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività, i termini stabiliti in favore di una pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del committente o del cliente che ne abbia precedentemente affidato l'esecuzione al lavoratore medesimo sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero o dell'inizio delle cure domiciliari fino al trentesimo giorno successivo alla data della dimissione dalla struttura sanitaria o della conclusione delle cure domiciliari. Non è imputata responsabilità né si applicano sanzioni o interessi moratori al lavoratore, al committente o al cliente a causa dell'omissione dell'adempimento.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a condizione che il lavoratore ovvero il committente o cliente trasmetta idonea certificazione del ricovero ospedaliero o dello svolgimento delle cure domiciliari alla pubblica amministrazione interessata entro cinque giorni dall'inizio del ricovero o delle cure e che comunichi alla medesima la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari entro cinque giorni dall'evento. La pubblica amministrazione ha facoltà di disporre gli accertamenti che ritenga necessari».
Per quanto riguarda gli emendamenti presentati all'Art.11 con estremo piacere rilevo quanto siano influenzati dalle pressioni che abbiamo fatto in questo periodo e dalle audizioni delle associazioni di rappresentanza (quando vogliono i parlamentari sanno ascoltare eccome).
Molti senatori chiedono l'equiparazione dell'indennità di malattia alla degenza ospedaliera non solo per le malattie oncologiche ma anche in caso di invalidità pari al 100% (fonte qui, qui, qui) e per le malattie oncologiche alle patologie gravi (qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui) visto che per i dipendenti questo già vale!
Occhio alla restrizione proposta per gli iscritti alla Gestione Separata per i quali l'indennità di degenza ospedaliera può essere riconosciuta a patto che ".... nei loro confronti risultino accreditate, nei ventiquattro mesi precedenti la data di inizio dell'evento, almeno tre mensilità della contribuzione dovuta....." (fonte). 24 mesi comunque sono un periodo abbastanza lungo.....
Spunta fuori poi anche un Art11 bis con l'indennità di disoccupazione (che se ti ammali gravemente è un bell'ammortizzatore) anche per le partite iva ma sono quelle iscritte alla GS ed in monocommittenza (o committenza prevalente al 75%).
Un accenno poi ai professionisti afferenti alla Casse private per i quali si invita a ".... introdurre..... meccanismi vincolanti all'erogazione di servizi, prestazioni e garanzie sociali di qualità e comunque non inferiori a quelli previsti per le lavoratrici e i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS". Mah.... mi sembra piuttosto vaga la faccenda... Che vuol dire quindi, se un tumore o una malattia grave se la becca un architetto, un avvocato, un ordinista insomma, glieli congeliamo i contributi obbligatori?
Ricordiamo innanzi tutto che il testo elaborato dal Consiglio dei Ministri e giunto al Senato (DDL 2233), pur rappresentando un enorme balzo avanti per le partite iva (tenendo conto dell'indifferenza legislativa totale riservata storicamente alle tutele dei lavoratori autonomi), nasce "zoppo" in quanto limita le disposizioni solo a certe categorie di lavoratori indipendenti (sono esclusi i piccoli imprenditori). Questo diventa particolarmente grave per la parte riguardante la tutela della malattia creando lavoratori autonomi di serie A e B di fronte alle patologie gravi come quelle oncologiche.
Afrodite K è andata a splulciarsi in questo torrido inizio d'estate (che fatica!!) tutti gli emendamenti presentati in riferimento ai seguenti 2 articoli dello Statuto (quelli che parlano della tutela della malattia):
Art.10 (Tutela della gravidanza, malattia e infortunio) 1. La gravidanza, la malattia e l'infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente non comportano l'estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare. 2. In caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento della attività lavorativa per oltre sessanta giorni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi è sospeso per l'intera durata della malattia o dell'infortunio fino ad un massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.
Art.11 (Disposizioni in materia di tutela contro la malattia) 1. Per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, sono equiparati alla degenza ospedaliera.
IMPORTANTE: Il comma 2 dell'art.10 e l'art.11 sono esattamente 2 delle richieste presenti nella Petizione "Diritti e tutela per i lavoratori autonomi che si ammalano" lanciata da Afrodite K a febbraio 2014 e firmata ad oggi da quasi 104.000 aderenti.
Eccoli gli emendamenti più interessanti (nei link trovate anche i nomi dei Senatori che li hanno proposti):
Viene chiesto di aggiungere alla fine del comma 1: "Per il medesimo periodo sono sospesi gli adempimenti obbligatori di carattere fiscale e amministrativo a carico del lavoratore" (fonte). E ci mancherebbe, meglio specificare perchè a prenderlo in tasca, per noi, è un baleno.
Molto interessante la sostituzione del comma 2 con "In caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento della attività lavorativa per oltre sessanta giorni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi è sospeso per l'intera durata della malattia o dell'infortunio e sono riconosciuti quali contributi figurativi" (fonte). In una botta sola toglie il limite dei 2 anni, riconosce i contributi figurativi (che i dipendenti hanno da una vita in caso di malattia) ed elimina l'obbligo di doverli comunque pagare frazionati al termine della malattia.
Viene chiesto di equiparare la gravidanza a rischio con la malattia e di estenderne quindi le relative tutele.
Utilissima la richiesta di aggiungere alla sospensione dei contributi anche la sospensione delle imposte e degli studi di settore presente anche qui, qui, qui, qui, qui.
Interessante la proposta di aggiungere l'Art.10bis (fonte) che prevede anche l'annosa questione della riduzione delle aliquote Inps per la Gestione Separata. Uno scandalo tutto italiano per il quali i fessi della GS sono quelli che pagano la % più alta rispetto ad altri lavoratori indipendenti iscritti ad altre casse come artigiani e commercianti, e non si capisce il perchè. Se si ammalano gravemente, quindi, lo prendono in tasca 2 volte.
Art.10bis (Esclusione dagli studi di settore e proroga del pagamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi. Riduzione delle aliquote contributive per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335)
1. I lavoratori di cui all'articolo 1, che rientrano nelle ipotesi previste dall'articolo 10, comma 2, della presente legge, non sono soggetti agli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, in relazione al periodo di tempo previsto dal medesimo articolo 10, comma 2. A tale fine essi sono tenuti a presentare idonea documentazione medica comprovante la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 10, comma 2, ai competenti uffici finanziari entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento nonché a comunicare entro il medesimo termine la cessazione delle condizioni legittimanti l'esenzione prevista dal presente comma.
2. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le malattie e le patologie che danno diritto alla sospensione dei termini di cui all'articolo 10, comma 2, nonché all'esenzione e alla proroga di cui al comma 1 del presente articolo. L'elenco delle malattie e delle patologie è aggiornato con cadenza triennale.
3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità e i termini per l'esenzione di cui al comma 1.
4. Al primo periodo del comma 79 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, le parole: ''al 32 per cento per l'anno 2017 e al 33 per cento a decorrere dall'anno 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''al 25 per cento per l'anno 2017 e al 24 per cento a decorrere dall'anno 2018''.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 4, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2017 e a 180 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2017 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti, a decorrere dal terzo mese successivo alla fine del periodo di proroga, a versare i contributi dovuti per tale periodo, con facoltà di rateizzazione degli stessi.
7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità e i termini per la rateizzazione degli importi dovuti ai sensi del comma 6».
Interessante anche una seconda versione dell'Art.10bis (fonte) che riguarda la cosiddetta sospensione dei termini:
(Sospensione dei termini in caso di ricovero ospedaliero o cure domiciliari per grave malattia, infortunio o intervento chirurgico)
1. In caso di ricovero ospedaliero del lavoratore di cui all'articolo l per grave malattia o infortunio o per intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportino l'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività, i termini stabiliti in favore di una pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del committente o del cliente che ne abbia precedentemente affidato l'esecuzione al lavoratore medesimo sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero o dell'inizio delle cure domiciliari fino al trentesimo giorno successivo alla data della dimissione dalla struttura sanitaria o della conclusione delle cure domiciliari. Non è imputata responsabilità né si applicano sanzioni o interessi moratori al lavoratore, al committente o al cliente a causa dell'omissione dell'adempimento.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a condizione che il lavoratore ovvero il committente o cliente trasmetta idonea certificazione del ricovero ospedaliero o dello svolgimento delle cure domiciliari alla pubblica amministrazione interessata entro cinque giorni dall'inizio del ricovero o delle cure e che comunichi alla medesima la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari entro cinque giorni dall'evento. La pubblica amministrazione ha facoltà di disporre gli accertamenti che ritenga necessari».
Per quanto riguarda gli emendamenti presentati all'Art.11 con estremo piacere rilevo quanto siano influenzati dalle pressioni che abbiamo fatto in questo periodo e dalle audizioni delle associazioni di rappresentanza (quando vogliono i parlamentari sanno ascoltare eccome).
Molti senatori chiedono l'equiparazione dell'indennità di malattia alla degenza ospedaliera non solo per le malattie oncologiche ma anche in caso di invalidità pari al 100% (fonte qui, qui, qui) e per le malattie oncologiche alle patologie gravi (qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui) visto che per i dipendenti questo già vale!
Occhio alla restrizione proposta per gli iscritti alla Gestione Separata per i quali l'indennità di degenza ospedaliera può essere riconosciuta a patto che ".... nei loro confronti risultino accreditate, nei ventiquattro mesi precedenti la data di inizio dell'evento, almeno tre mensilità della contribuzione dovuta....." (fonte). 24 mesi comunque sono un periodo abbastanza lungo.....
Spunta fuori poi anche un Art11 bis con l'indennità di disoccupazione (che se ti ammali gravemente è un bell'ammortizzatore) anche per le partite iva ma sono quelle iscritte alla GS ed in monocommittenza (o committenza prevalente al 75%).
Un accenno poi ai professionisti afferenti alla Casse private per i quali si invita a ".... introdurre..... meccanismi vincolanti all'erogazione di servizi, prestazioni e garanzie sociali di qualità e comunque non inferiori a quelli previsti per le lavoratrici e i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS". Mah.... mi sembra piuttosto vaga la faccenda... Che vuol dire quindi, se un tumore o una malattia grave se la becca un architetto, un avvocato, un ordinista insomma, glieli congeliamo i contributi obbligatori?
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